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| L'articolo
10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prescrive che "tutti i pozzi
esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai
proprietari, possessori o utilizzatori". Il termine per la denuncia, originariamente fissato al 20 agosto 1994, è stato prorogato al 30 giugno 1995 (articolo 14 del Dl 8 agosto 1994, n. 507). Successivamente il termine è stato riaperto, e fissato al 21 agosto 2000 (articolo 2 della legge n.290 del 17 agosto 1999). Poichè l'obbligo della denuncia riguarda "tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti", vi rientrano anche quelli utilizzati per usi domestici, il cui sfruttamento è disciplinato dall'articolo 93 del Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici (Rd 11 dicembre 1933,n. 1775). Per l'omessa denuncia "dei pozzi diversi da quelli previsti dall'articolo 93 del citato Testo unico", l'articolo 10 commina la sanzione amministrativa da 200.000 lire a 1.200.000 lire, oltre alla sanzione accessoria del sequestro del pozzo e della sua successiva chiusura. Sicché, in base alla norma originaria, sembra che i proprietari dei pozzi per usi domestici - pur essendo tenuti alla denuncia - non incorrono in nessuna sanzione in caso d'omissione. L'articolo 2, comma 2, della legge 290 citata però, nel riapríre i termini, ha stabilito che - per i pozzi a uso domestico, la presentazione della denuncia entro il 21 agosto 2000 estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia nel termine inizialmente assegnato (ossia, entro il 30 giugno 1995). Data l'incertezza che genera la lettura delle due disposizioni, in ordine alla sanzionabilità dell'omessa denuncia dei pozzi per usi domestici, si ritiene che sia meglio non incorrere nella violazione, presentando comunque la denuncia entro la data stabilita. La denuncia va presentata alla provincia nella quale si trova il pozzo, le cui caratteristiche possono essere descritte dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Per l'utilizzazione del pozzo si corrisponde un canone annuo, da quantificare secondo i criteri fissati dall'articolo 35 del citato Testo unico del 1933 sulle acque pubbliche. da:'l'esperto risponde del Sole24ore' |
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