RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933
Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici.


G.U. 8 gennaio 1934 n.5

Articolo 35

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.

Articolo 93

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.