| GU 195 del 20 agosto 1999, concernente «Proroga di
termini nel settore agricolo». ARTICOLO 1 - Immissione in circolazione delle
motoagricole.
- Il termine di cui al comma 8 dellarticolo 235 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, da ultimo prorogato dallarticolo 8 del decreto legge 4 ottobre 1996,
n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è
ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999.
ARTICOLO 2 - Denuncia dei pozzi - Modifica
allarticolo 11 del decreto legge n. 507 del 1994.
- Il termine per le denunce dei pozzi di cui allarticolo 10
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dallarticolo 14 del
decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di
derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le
regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare
riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal
1º luglio 1995.
- Per i pozzi a uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta
di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia,
da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di
cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la
mancata tempestiva denuncia.
- Al comma 1 dellarticolo 11 del decreto legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole:
«periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «periodo non
superiore a quattro anni».
ARTICOLO 3 - Supporto alla programmazione agricola nazionale.
- Il termine fissato dallarticolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo
differito dal comma 4 dellarticolo 14 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente
prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 1999, fino al completamento del riordino del
ministero per le Politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per
lanno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
lanno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al
ministero per le Politiche agricole.
- Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per lattuazione
del presente articolo.
ARTICOLO 4 - Operazioni di credito agrario.
- A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente
indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo
principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave
crisi di mercato delle olive e dellolio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate
delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il
31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano
anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre
regioni con zone a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato
delle olive e dellolio.
- Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative
olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento
della produzione lorda vendibile.
- Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
- Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2
giugno 1961, n. 454, e al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
- Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10
miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte allunità
previsionale di base 3.2.2.3 «Fondo di solidarietà nazionale» dello stato di previsione
del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno
1999, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449; tale somma
affluisce allo stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
ministero per le Politiche agricole per lesercizio finanziario 1999.
ARTICOLO 5 - Disposizioni integrative.
- Al comma 1 dellarticolo 14 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con lassistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla
rilevanza dellintervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la
contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei
fondi stanziati per laccordo o contratto di programma».
- I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dellarticolo
15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di
passività, restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato
approvato ai sensi dellarticolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito
dallarticolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purché il progetto integrato del
soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.
- I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dellarticolo
15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passività, restano validi
anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato
approvato ai sensi dellarticolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito
dallarticolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purché il soggetto beneficiario
del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del
ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dellarticolo 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67.
- Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di
rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse al finanziamento ai sensi
dellarticolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dallarticolo
1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono la titolarità e la destinazione del
finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno delloriginario progetto
integrato, purché portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per
la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dellarticolo 15 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.
ARTICOLO 6 - Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici.
- Il termine di cui allarticolo 9-bis, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è differito
al 30 giugno 2000.
ARTICOLO 7 - Registro dei prodotti fitosanitari.
- Allarticolo 4, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «dal 31 dicembre 1997 e
dal 31 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile
2000».
ARTICOLO 8 - Entrata in vigore.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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