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G.U. n. 182 del 5 agosto 1993.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
giugno 1993; Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993; Sulla proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze,
dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente; Emana il seguente
decreto legislativo: Art. 1 (Grandi
e piccole derivazioni) 1. Lart. 6
del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente: "1. Le
utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono
considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per produzione
di forza motrice: potenza nominale media annua KW 3.000; b) per acqua
potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per
irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una
superficie superiore ai 500 ettari; d) per
bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo; e) per usi
industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente
indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; f) per uso
ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per
costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di
riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la
derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo
predominante. 4. Il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con
provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi
da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana." Art. 2 (Informazioni
sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni) 1. Nel testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo lart. 5, è
inserito il seguente: "Art. 5-bis
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dellart. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono
dettati criteri per uniformare lacquisizione dei dati statali e regionali, inclusi
quelli concernenti il catasto di cui allart. 5, relativi alle acque pubbliche
superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle
restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dellart. 42, comma 3,
del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità
per laccesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e
per linterscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni
e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine
agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle
concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 2. Le
amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle
informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle
concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di
efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo
termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi nazionali". Art. 3 (Pareri
istruttori) 1. Allart.
7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le
domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono,
altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine
di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, alluopo
delegato, ove nominato, avvalendosi dellufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere
allufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le
previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini
del controllo sullequilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto
termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso
favorevole". Art. 4 (Criteri
per la comparazione di domande concorrenti) 1. Allart.
9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Tra più
domande concorrenti, completata listruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è
preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste
presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti
criteri: a) lattuale
livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei
servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando
preferenzialmente le risorse qualificate alluso potabile; b) le effettive
possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione alluso; c) le
caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico". Art. 5 (Criteri
nel rilascio di concessioni di derivazioni dacqua) 1. Nel testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo lart. 12, è
inserito il seguente: "Art. 12-bis
- 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni dacqua, lutilizzo di risorse
qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere
assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle
risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento. 2. Il
provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare
nei corsi dacqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e
dellequilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio,
riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri
informatori del relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da
falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire lequilibrio
tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dellacquifero, ad evitare
pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quantaltro sia utile in
funzione del controllo per il miglior regime delle acque". Art. 6 (Durata
delle concessioni) 1. Allart.
21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo
le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali
diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche". Art. 7 (Rinnovo
di concessioni ad uso irriguo) 1. Allart.
28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In
sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni dacqua ad uso
irriguo, fatti salvi i criteri indicati dallart. 12-bis, comma 2, il competente
ufficio istruttore verifica leffettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche
dellestensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a
rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati". Art. 8 (Monitoraggio
delle acque pubbliche) 1. Allart.
42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è
così sostituito: "3. A cura e
a spese del concessionario delle derivazioni dacque pubbliche, su prescrizione
dellufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale
interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei
punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa,
i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle
misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dellart. 5-bis e con
frequenza almeno semestrale allautorità concedente e allufficio
compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato". Art. 9 (Licenze
di attingimento) 1. Allart.
56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1,
punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo
deflusso costante vitale del corso dacqua, ove definito". 2. Nel medesimo
art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le
seguenti "per non più di cinque volte". 3. Alla fine
dellart. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici
superficiali". Art. 10 (Pozzi)
1. Tutti i pozzi
esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai
proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla
provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, lufficio competente procede
agli adempimenti di cui allart. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti
dallart. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto
a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che
applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Allart.
106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è altresì
aggiunto in fine il seguente periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di
cui allarticolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di
subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La
stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali
sia cessata lutilizzazione". Art. 11 (Monitoraggio
delle acque di fognatura) 1. La provincia
provvede ad effettuare, avvalendosi dellente gestore degli impianti, il monitoraggio
delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in
cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei
relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni
con frequenza trimestrale. Art. 12 (Determinazione
degli importi dei canoni demaniali 1. Gli importi
dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'agricoltura e delle foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data
di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è fissata, con decorrenza dal
1° gennaio 1994, in misura pari: a) per produzione
di forza motrice, al 25 per cento per KW nominale di concessione. Il canone è calcolato
sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno; b) per uso
potabile, al 30 per cento per ogni modulo; c) per usi
irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata; d) per bonifica
per colmata, al 10 per cento per ogni modulo; e) per usi
industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo; f) per usi
ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo. 2. Gli aumenti di
cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri
che rimangono determinati da leggi diverse. 3. Le percentuali
di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni
fissati per ciascun uso. 4. Le
maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano
adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale
delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone
è ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative
dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle
foreste, sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dalla applicazione delle
quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle
tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi. 5. Le
agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole
concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorità di
bacino che, a tal fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso
della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino idrografico. 6. Le riduzioni
di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di
rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto,
dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento
dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni
sopraspecificate. 7. Per gli usi
indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone
attualmente applicato è ridotto della metà. 8. Per gli usi
irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà,
qualora sia previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua. 9. A decorrere
dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal
presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni che
dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a
restituire le colature o i residui d'acqua. ---------- N.B.: Articolo abrogato dallart. 32,
L. 5 gennaio 1994, n. 36. Art. 13 (Determinazione
degli importi dei canoni demaniali 1. Gli importi
dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei
corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella
misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella
legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994,
sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non
inferiore a: a) lire 5.700 a
metro cubo per ghiaia o sabbia pronta; b) lire 5.200 a
metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a
metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso. 2. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte,
anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali
trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per
quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento
per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con
una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da
applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a
lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi
delle vigenti disposizioni. Art. 14 (Determinazione
degli importi dei canoni demaniali 1. La
determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali,
superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati
secondo l'ordine di importanza: a) estensione
dell'area concessa; b) uso per il
quale è accordata la concessione; c) valore, anche
paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi
conseguiti dal concessionario; e) entità della
servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano; f) importanza e
caratteri della concessione. 2. Gli importi
dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che
dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento
sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base
ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La
maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui. Art. 15 (Regioni
a statuto speciale e province autonome) 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. |