arrow-indietro.gif (991 byte) Legge n. 549 del 28 dicembre 1995.
Articolo 3 - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Comma 68.

Dlgs 507/93|Dlgs 507/93 modificato da 448//98|Legge 549/95|Circolare MF 25/E 2000|

Comma 68

Al Dlg 15/11/1993, n.507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 dello art.61 e' sostituito dal seguente:

"Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti";

b) all'art.61, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5% e non superiore al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, numero 3), del Dpr 10/09/1982, n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo.";

c) il primo periodo del comma 1 dello art.62 e' sostituito dal seguente:

"La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt.58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art.59, comma 4";

d) il comma 2 dell'art.63 e' sostituito dal seguente: "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";

e) il comma 1 dell'art.65 e' sostituito dal seguente: "1. La tassa puo' essere commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento";

f) i commi 1 e 2 dell'art.66 sono sostituiti dai seguenti: "1. E' facolta' dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte e' comunque da computare nel limiti del 25%.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art.62 sono computate nel limite del 50%";

g) il comma 1 dell'art.77 e' sostituito dal seguente: "1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni devono istituiire con il regolamento di cui all'art.68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente".