| Dlgs n. 507 del 15
novembre 1993. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. |
|
| Dlgs 507/93|Dlgs 507/93 modificato da 448//98|Legge 549/95|Circolare MF 25/E 2000| | |
Gazzetta
Ufficiale Italiana - Supplemento Ordinario n° 288 del 09/12/1993) Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'Articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,
n.421, concernente il riordino della finanza territoriale. NOTE Capi I e II: i
capi si omettono in quanto non pertinenti alla materia da noi trattata. TESTO IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Emana il
seguente decreto legislativo: Capo I -
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. [...]. Capo II - Tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. [...]. Capo III -
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Articolo 58. Istituzione della tassa. - 1. Per il
servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di
privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed
eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni
debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare
in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme
seguenti. Articolo 59. Attivazione del servizio. - 1. Nel
regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e
dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma
organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle
relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle
nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia
dei rifiuti da smaltire. 2. Fermo
restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente
istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei
perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri
commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti
oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta
in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta
in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita. 3. Tenuto conto
del disposto dell'Articolo 9 del decreto del
Presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli
insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il
servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani
interni ed equiparati nei contenitori viciniori. 4. Se il
servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza
o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o
è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1,
relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da
stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il
tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2. 5. Nelle zone
esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei
rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi
stagionali, i tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo
restando il disposto del secondo periodo del comma 2. 6.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una
situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno
alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente
può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda
documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo
restando il disposto del comma 4. Articolo 60. Rifiuti equiparati. - [1. Sono
qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali,
commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai
fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della
tassa, con il regolamento comunale di cui all'Articolo
59, comma 1, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del
relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo
Stato ai sensi dell'Articolo 4, primo comma,
lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I
rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantità o non rientrino
nelle tipologie di qualità indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti
solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualità non vengano indicate nel regolamento,
sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'Articolo 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto
sopra indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile
ai sensi del successivo Articolo 62, comma
3]. Articolo 61. Gettito e costo del servizio. - 1. Il gettito
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'Articolo 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui
all'Articolo 45, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo
restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il
disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito
complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio.
Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si
fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non
si considerano addizionali, interessi e penalità (6/a). 2. Il costo del
servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e
indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per
lo smaltimento dei rifiuti Per le quote di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'Articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono
essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi
dell'Articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo,
determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale,
corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello
relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti
dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondari
diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei
confronti del singolo utente ai sensi dell'Articolo 67,
comma 2. 3-bis. Ai fini
della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi
di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con
lo stesso regolamento di cui all'Articolo 68,
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'Articolo
2, terzo comma, n. 3), del D.P.R.10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale
eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del
tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. Articolo 62. Presupposto della tassa ed esclusioni. - 1. La tassa è
dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni
diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il
servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi
previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4
. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la
tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è
situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. 2. Non sono
soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in
obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze
siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base
ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 3. Nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,
rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione
della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento
categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali
applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività
viene svolta. 4. Nelle unità
immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e
professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine
utilizzata. 5. Sono esclusi
dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa
comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti
organi di Stati esteri. Articolo 63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del
tributo. - 1. La tassa è
dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'Articolo 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti
del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Sono escluse
dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'Articolo 1117 del codice civile che possono produrre
rifiuti agli effetti dell'Articolo 62. Resta
ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 3. Nel caso di
locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree
scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto
obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui
al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun
anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro
commerciale integrato. Articolo 64. Inizio e cessazione dell'occupazione o
detenzione. - 1. La tassa è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria. 2.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in
proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata
dall'amministratore con le modalità di cui all'Articolo
63, comma 3. 3. La
cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà
diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente
accertata. 4. In caso di
mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è
dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se
la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di
recupero d'ufficio. Articolo 65. Commisurazione e tariffe. - 1. La tassa
può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di
superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei
locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello
smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base
alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al
costo dello smaltimento. 2. Le tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il
rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo
di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Articolo 66. Tariffe per particolari condizioni di uso. - 1. E' facoltà
dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte
eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limiti del 25 per
cento. 2. Le aree
scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del
50 per cento. 3. La tariffa
unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: a) abitazioni
con unico occupante; 4. La tariffa
unitaria può essere ridotta: a) di un
importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze
di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi
all'anno, in località fuori del territorio nazionale; 5. Le riduzioni
delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base
di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con
effetto dall'anno successivo. 6. Il
contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al
recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa
denuncia di variazione dall'Articolo 76. Articolo 67. Agevolazioni. - 1. Oltre alle
esclusioni dal tributo di cui all'Articolo 62
ed alle tariffe ridotte di cui all'Articolo 66,
i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale
agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. 2. Il
regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di
servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi
tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il
recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano
tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo
alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3. 3. Le esenzioni
e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Articolo 68. Regolamenti. - 1. Per
l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve
contenere: a) la
classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea
potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2.
L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini
della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei
seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed
aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali,
politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private
palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; 3. I
regolamenti divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla
direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula
eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In
caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli
effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi. Articolo 69. Deliberazioni di tariffa. - 1. Entro il 31
ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione
contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi
nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di
mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per
l'anno in corso. 2. Ai fini del
controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti
stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio
discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze
che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli
aumenti di cui al comma 3. 3. Nei casi di
dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'Articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione
adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a
decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni
tariffarie oltre il termine di cui al comma 1. 4. Le
deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta
giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che
formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del
provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'Articolo 68. Articolo 70. Denunce. - 1. I soggetti
di cui all'Articolo 63 presentano al comune,
entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica
dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli
appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti
presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. La denuncia
ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano
rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime
forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che
comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e
riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia,
originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli
elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della
convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale
ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della
relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale
dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro
sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e
l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree
denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio
dell'occupazione o detenzione. 4. La
dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante
legale o negoziale. 5. L'ufficio
comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione,
si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 6. In occasione
di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli
uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine
previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma
1. Articolo 71. Accertamento. - 1. In caso di
denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente
all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui
all'Articolo 64, comma 2, avviso di
accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia,
l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 2. Gli avvisi
di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la
gestione del tributo di cui all'Articolo 74 e
devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locai e delle aree e
loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della
tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della
riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente
per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. 3. Gli avvisi
di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può
essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 4. Ai fini del
potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere
autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per
l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo
capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della
materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale
impiegato dal contraente. Articolo 72. Riscossione. - 1. L'importo
del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei
ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei
termini di cui all'Articolo 71, comma 1, è
iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali
ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare
all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I
predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore
a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. 2. Nei ruoli
suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli
accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. 3. Gli importi
di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze
previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del
contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per
gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di
tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare
iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è
differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7
per cento per ogni semestre o frazione di semestre. 4. Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al
tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo
comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo
comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma,
27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. 5. Si
applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 6. Si applica
l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Articolo 73. Poteri dei comuni. - 1. Ai fini del
controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio
tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata
anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può
rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,
comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari,
relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può
utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad
uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati
e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 2. In caso di
mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine
concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il
personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71,
comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque
giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli
fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di
immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del
responsabile del relativo organismo. 3. In caso di
mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri
previsti dall'articolo 2729 del codice civile. Articolo 74. Funzionario responsabile. - 1. Il comune
designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni; il predetto
funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi. 2. Il comune è
tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle
finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. Articolo 75. Rimborsi. - 1. Nei casi di
errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a
quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal
provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della
commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso
entro novanta giorni. 2. Lo sgravio o
il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo
64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione
della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo
articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in
cui è iscritto il tributo. 3. In ogni
altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal
comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di
decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 4. Sulle somme
da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal
semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento. Articolo 76. Sanzioni. - 1. Per l'omessa
o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50
per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce
l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per
cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo
rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento. 2. Per la
denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa
dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e
quella liquidata in base alla denuncia. 3. Per
l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il
questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco
di cui all'articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a
lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione. 4. Per le
violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le
sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni
il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a
quello della commessa infrazione. 5. Sulle somme
dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di
cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella
misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui
doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza
dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. 6. Le sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze
conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del
contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento
originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'Articolo
75. Articolo 77. Tassa giornaliera di smaltimento. - 1. Per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli
utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i
comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento
da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a
183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente 2. La misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale
di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti
di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. 3. In mancanza
di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui
all'Articolo 68 è applicata la tariffa della
categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti solidi urbani. 4. L'obbligo
della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da
effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o,
in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del
suddetto modulo. 5. In caso di
uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento
dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 6. Per
l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le
norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. 7. Il comune
può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67. Articolo 78. Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla
gestione del tributo. - 1. E'
attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la
funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il
controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'Articolo 35,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69. Articolo 79. Disposizioni finali e transitorie. - [1. Tra i
rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti
da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano
stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario
conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle
predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo
con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri
dell'attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta.
La deliberazione di cui all'articolo 60 è adottata contestualmente alle modifiche
regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994]. 2. In prima
applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le
modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della
tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili
ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo
previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per
l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996. 3. Le
disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono
immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli
59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72,
commi , 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995. 4. Le tariffe
per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione,
entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio
tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. 5. Ai fini
della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per
l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in
regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di
costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale
eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del
tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995. 6. In sede di
prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'Articolo 70, ivi comprese le denunce integrative o
modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le
richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63,
sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli
elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a
decorrere dall'anno 1995. 7. I termini di
accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai
crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti
prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72,
comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in
base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere
formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996. Articolo 80. Abrogazioni. - 1. Sono
abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a
6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge
incompatibile con le norme del presente capo. Articolo 81. Efficacia delle disposizioni. - 1. Le
disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. |