Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta
ufficiale 9 dicembre 1993 n. 288)
Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sui rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa
nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso
alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. I Comuni debbono istituire una
tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con
l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.
Articolo
59 - Attivazione del servizio.
1.
Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti
della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con
insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli
ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei
criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in
relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione
dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani
interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle
frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i
Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra
menzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al
40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto
di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Tenuto conto del disposto dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o
detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad
utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei
rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene
istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a
disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave
violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che
l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella
misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui
lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia
limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, i tributo è dovuto in
proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo
periodo del comma 2.
6. L'interruzione temporanea del servizio di
raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta
esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si
protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni
sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o
restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al
periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.
Articolo
60 - Rifiuti equiparati (abrogato dalla legge 146/1994).
Articolo
61 - Gettito e costo del servizio.
1.
Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58, né può essere
inferiore, per gli Enti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando
per gli Enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto
dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 Per gli altri Enti il gettito complessivo della tassa
non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza
degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati
del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano
addizionali, interessi e penalità.
2. Il costo del servizio di cui al comma 1
comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di
ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti
(modificato dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995). Per le quote di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
dell'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione
delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli
oneri finanziari dovuti agli Enti proprietari ai sensi dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli Enti proprietari
stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto
esercizio.
3. Dal costo, determinato in base al disposto
del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo
di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui
all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto
forma di energia o materie prime secondari diminuite di un importo pari alla riduzione di
tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'articolo
67, comma 2.
3-bis. Ai
fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei
servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da
determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti
solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante
alla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per
l'anno successivo (3).
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
Articolo
62 - Presupposto della tassa ed esclusioni.
1.
La tassa è dovuta per l'occupazione o la
detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree
scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o
comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 (modificato dall'articolo 3, comma 68, legge
549/1995). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di
pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei
rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia
originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie
tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi,
allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in
base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non
tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di
rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione
rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile
abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere
stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la
specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree
scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione
civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Articolo
63 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
1.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui
all'articolo 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra
coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del
condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli
effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono
parti comuni in via esclusiva
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i
locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
4. (abrogato).
Articolo
64 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.
1.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o
di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui
all'articolo 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno,
dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata
presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della
denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità
successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata
assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Articolo
65 - Commisurazione e tariffe.
1.
La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per
unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati
producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al
costo dello smaltimento oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000
abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti
solidi urbani e al costo dello smaltimento
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge,
moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa
e qualitativa di rifiuti.
Articolo
66 - Tariffe per particolari condizioni di uso.
1.
(abrogato)(1)
2. (abrogato) (2)
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel
caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo
accertamento da parte del Comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che versando nelle
circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei
mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti
la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle
tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati
contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno
successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare
entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta
di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione
tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione
dall'articolo 76.
Articolo
67 Agevolazioni.
1.
Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'articolo 62 ed alle tariffe ridotte di
cui all'articolo 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento
speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel
caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino
di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata
minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che
agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per
le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di
rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma
1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si
riferisce l'iscrizione predetta.
Articolo
68 Regolamenti.
1.
Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che
deve contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con
omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'articolo 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui
all'articolo 66, commi 3 e 4;
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità
di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
2. L'articolazione delle categorie e delle
eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle
tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di
utilizzazione:
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni
culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e
private palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale
militari;
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree
ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi
attrezzati;
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze,
esercizi alberghieri;
d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle
lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al
dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di
lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli
urbani;
f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni
alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di
rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
3. I regolamenti divenuti esecutivi a norma di
legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale
del ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi
dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non
è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Articolo
69 - Deliberazioni di tariffa.
1.
Entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di
graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed
aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe
approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la
deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati
consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro
classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento
per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di
deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in
ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e
diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute
esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per
la fiscalità locale del ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di
legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il
disposto del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 68.
Articolo
70 Denunce.
1.
I soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo
all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti
nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal
Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e
circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso
contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa
ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare
della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione
ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione,
deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle
persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o
detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile
a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della
denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione,
società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva,
delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione,
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni
interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e
presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve
rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata
nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o
altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti
ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in
caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
Articolo
71 Accertamento.
1.
In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere,
relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte
di cui all'articolo 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia
stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la
denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti
dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui
all'articolo 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei
locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori
imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione
dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della
maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed
altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono
contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il
relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di
accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare
apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici
in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere
l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile
nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
Articolo
72 Riscossione.
1.
L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla
base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti
notificati nei termini di cui all'articolo 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario
responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive,
nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al
concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello
per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione, in base a denuncia tardiva o
ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la
predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e
l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e
1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999 (modificato dall'articolo 31, comma 23, legge
448/1998). I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione
non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola,
iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli
delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi
in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su
autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli
principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a
otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso
pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in
unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di
normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione
di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente
ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo
comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda
parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto
14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Articolo
73 - Poteri dei Comuni.
1.
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento
d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili,
effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio
comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e
documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a
questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere
ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti,
dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del
contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia
urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della
rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di
autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della
rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o
di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del
relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del
contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere
effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729
del codice civile.
3-bis.
L'ufficio comunale può richiedere ai sensi del comma 1, all'amminstratore del condominio
di cui all'articolo 1117 del Codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento
previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o
detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale
integrato.
Articolo
74 - Funzionario responsabile.
1.
Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla
direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze il nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Articolo
75 Rimborsi.
1.
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo
rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal
provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della
commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso
entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo
iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è
disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di
cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da
presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è
iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso
del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla
domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni
dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto
l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello
dell'eseguito pagamento.
Articolo
76 Sanzioni.
1.
Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa
pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui
si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5
ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata
con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione
risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del
50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione
dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o
trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, si applica
la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base
alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo
del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso
di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto
da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo,
addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si
applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento
semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il
pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è
effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica
degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato
dall'ufficio ai sensi dell'articolo 75.
Articolo
77 - Tassa giornaliera di smaltimento.
1.
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o
aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i Comuni devono istituire, con il
regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa
giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche
se ricorrente
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno,
della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente
voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per
cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso
nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 68 è applicata la
tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo
è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il
modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante
versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non
risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata
unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio,
il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la
tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse
disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Il Comune può prevedere esenzioni o
riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.
Articolo
78 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo.
1.
È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze
la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il
controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 35, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 68 e 69.
Articolo
79 - Disposizioni finali e transitorie.
1.
(abrogato)
2. In prima applicazione della nuova normativa,
sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di
nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni
alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione
dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare
entro il 31 ottobre 1996 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma
10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate nel
1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di
quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4,
5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63,
commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal
1° gennaio 1997.
4. Le tariffe per il 1994 possono essere
modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È
esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto
dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed
il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.
5. Ai fini della determinazione del costo di
esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è
dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di
privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in
diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
6. In sede di prima applicazione della nuova
disciplina, le denunce originarie o di variazione, cui all'articolo 70, sono presentate
per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio
1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti
comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in
multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già
prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma
4, dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto
alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di
riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995,
entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa,
hanno effetto dal 1° gennaio.
6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici
tassabili imponibili non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui
indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio
comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1.
7. I termini di accertamento e di riscossione
di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli
anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente
normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e
suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente,
non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il
termine perentorio del 15 dicembre 1996.
Articolo
80 Abrogazioni.
1.
Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79,
commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione
di legge incompatibile con le norme del presente capo.
Articolo
81 - Efficacia delle disposizioni.
1.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Note
(1) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 599/1996 (convertito dalla
legge 5/1997) così come modificato dall'articolo 6 del Dl 328/1997. Il tenore del comma
abrogato (in precedenza aggiunto dalla legge 549/1995) era il seguente:
"1. E' facoltà dei Comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde
per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel
limite del 25 per cento.".
(2)
Comma abrogato dall'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 599/1996 (convertito dalla legge
5/1997) così come modificato dall'articolo 6 del Dl 328/1997 (pubblicato a pagina 6). Il
tenore del comma abrogato (in precedenza aggiunto dalla legge 549/1995) era il seguente:
"2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate
nel limite del 50 per cento".
(3) L'articolo
31, comma 23, legge di accompagnamento alla Finanziaria 1999 (448/1998), in deroga a
quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del Dlgs 507/1993, per l'anno 1999, ai fini
della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in
regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7, del Dlgs 5 febbraio 1997, n.
22 ("Decreto Ronchi").
La legge di accompagnamento alla Finanziaria 1999
(legge 448/1998) ha altresì stabilito che:
I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e
l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché
quelli per le relative iscrizioni a ruolo, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati
al 30 giugno 1999 (articolo 9, comma 2);
Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti
nell'anno 1998. I Comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con
la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle
finanze (articolo 31, comma 7). |