| Circolare Ministero
Finanze n. 25/E del 17 febbraio 2000. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. |
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| Dlgs 507/93|Dlgs 507/93 modificato da 448//98|Legge 549/95|Circolare MF 25/E 2000| | |
| Circolare 17
febbraio 2000, n. 25/E del ministero delle Finanze relativa a: «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Articolo 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui allarticolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22». Larticolo 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha apportato rilevanti modificazioni allarticolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, concernente listituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti urbani e al Dpr 27 aprile 1999, n. 158, riguardante lelaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa. In particolare, il comma 1 dellarticolo 33, a modifica dellarticolo 49, comma 1, del Dlgs n. 22/97, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a decorrere «dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2». Il regime transitorio cui fa riferimento la norma citata è quello regolato dallarticolo 11, comma 1, del Dpr n. 158/99, come modificato dallarticolo 33, comma 6, della legge n. 488/99, che dispone labrogazione, tra laltro, del secondo periodo della lettera d). Pertanto, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date: a) 1º gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nellanno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all85 per cento; b) 1º gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nellanno 1999, un grado di copertura dei costi tra i 55 e l85 per cento; c) 1º gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nellanno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5.000, a prescindere, in questultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999. In rapporto al predetto differimento dei termini di operatività della "tariffa Ronchi", la legge finanziaria, allarticolo 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito labrogazione dellarticolo 5, comma 3, e dellarticolo 11, commi 2, 3 e 4, nonché del numero 5 dellAllegato 1 del Dpr n. 158/99, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni originariamente tenuti allimmediata attuazione del metodo normalizzato e per i comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa della suddivisione della stessa in parte fissa e in parte variabile. Ferma, restando la vigenza della tassa secondo i periodi temporali previsti dal regime transitorio di cui sopra, va precisato che, a norma del comma 1-bis, aggiunto allarticolo 49 del Dlgs n. 22/97 dallarticolo 33, comma 2, della legge finanziaria, rimane comunque salva la facoltà dei comuni di deliberare lintroduzione sperimentale della "tariffa Ronchi", già prevista dal comma 16 del ripetuto articolo 49, con conseguente disapplicazione anticipata della normativa tributaria. Relativamente ai comuni interessati a mantenere la tassa, si rileva che la mancata previsione, per lanno 2000, di una norma analoga a quella contemplata dallarticolo 31, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina lobbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dallarticolo 65 del Dlgs 15 novembre 1993 n. 507, come modificato con larticolo 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Pertanto, in attuazione delle disposizioni stabilite da detto articolo 65, la tariffa della tassa (Ts) viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula: Ts = Cmg x Ips x Iqs. In proposito si fa presente che risulta sostanzialmente coerente con il principio dellarticolo 65 lutilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa. Riguardo ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 40/E del 17 febbraio 1996, si sottolinea che larticolo 65 in questione prevede la possibilità di adottare il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti e al loro costo di smaltimento, in alternativa al sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dellattività o uso per unità di superficie tassabile. La tariffa tributaria adottata in applicazione dei sistemi di commisurazione descritti va riferita al costo del servizio preventivato per lanno 2000, che, ai sensi dellarticolo 61, comma 2, del Dlgs n. 507/93; deve essere comprensivo delle spese inerenti e degli oneri diretti e indiretti, nonché delle quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo. In merito alla copertura del costo di esercizio, si ritiene che il rinvio della soppressione della tassa ai termini entro i quali i comuni devono provvedere allintegrale copertura dei costi di gestione attraverso la "tariffa Ronchi" comporti lautomatica necessità di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui allarticolo 61, comma 2, del Dlgs n. 507/93, entro lultimo anno di applicazione della tassa. Sul piano sistematico, la suddetta interpretazione appare giustificata dalla circostanza che il legislatore ha utilizzato il rinvio ai termini di cui allarticolo 11, comma 1, del Dpr n. 158/99, al solo fine di differire lapplicazione della "tariffa Ronchi", per la quale, peraltro, non è più previsto un regime transitorio per lintegrale copertura dei costi di gestione. Va inoltre considerato che i diversi periodi di vigenza della tassa sono tanto minori quanto maggiore è il tasso di copertura raggiunto nel 1999, per cui dallinsieme delle disposizioni normative coinvolte appare desumibile lintento del legislatore di indurre i comuni a una graduale copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni durante i diversi periodi temporali di vigenza del tributo. Tutto ciò comporta che i singoli enti, dalle rispettive date del 1º gennaio 2003, del 1º gennaio 2005 e del 1º gennaio 2008 dovranno conseguire, con il gettito derivante dal nuovo prelievo limmediata copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3 dellAllegato 1 del Dpr n. 158/99. In materia di determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa, si richiama lattenzione sugli effetti della mancata previsione, per lanno 2000, della possibilità di considerare lintero costo dello spazzamento in deroga al disposto di cui allarticolo 61, comma 3-bis, del Dlgs n. 507/93, con la conseguenza che, a differenza di quanto stabilito per lanno 1999 ai sensi dellarticolo 31, comma 23, della legge n. 448/98, i comuni devono dedurre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al cinque per cento e non superiore al quindici per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui allarticolo 7 del Dlgs n. 22/97. La deduzione forfettaria in questione si profila necessaria anche in presenza dellobiettivo di copertura totale del costo dei rifiuti interni, in quanto il comma 3-bis dellarticolo 61, riguardano il costo dello spazzamento, fa esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai soli rifiuti esterni, per la cui integrale copertura si è reso comunque indispensabile, in passato, il ricorso ad apposite disposizioni normative. In tema di adeguamento del servizio, si pone in rilievo la necessità di attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, richiamata, a decorrere dallanno 2000, dallarticolo 9, comma 3, del Dpr n. 158/99. Ovviamente, in vigenza della tassa, listituzione della raccolta differenziata non produce effetti per ciò che concerne le agevolazioni previste dallarticolo 49 , comma 10 del Dlgs n. 22/97, e dallarticolo 7, comma 1 del Dpr n. 158/99, applicabili in regime di "tariffa Ronchi". Infine, in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico si rammenta che, a norma degli articoli 38, comma 9 e 41 del Dlgs n. 22/97, i relativi costi sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessità dei comuni di stipulare apposite convenzioni nellambito dellaccordo di programma quadro Anci-Conai, finalizzate alla deduzione dei costi da coprire con la tassa dellimporto corrisposto dal Conai. |