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Il Parlamento
Sullo stesso colle e nel medesimo castello Udinese, accanto
al Luogotenente, ha sede anche il Parlamento della Patria, nel quale,
come nel periodo precedente, la Comunità di Udine vi ha parte come
membro assieme ad altre Comunità friulane.
Se la rappresentanza parlamentare è rispettata dai veneziani, Non
altrettanto avviene per le sue attribuzioni: politica estera, diritto
di guerra e di pace, concessione di rappresaglie, ordinamenti militari
e simili importanti prerogative passano al governo veneziano, rimanendo
al Parlamento poteri legislativi di interesse locale e di rilievo
limitato. In complesso, i provvedimenti riguardanti l'amministrazione
e le finanze del territorio soggetto alla Signoria, vengono presi o direttamente
dal governo o da questi con il concorso del Parlamento friulano o, infine,
dai singoli giusdicenti membri o voci del Parlamento, in quanto
ne siano competenti per l'investitura ricevuta da Venezia o per consuetudine.
La distribuzione delle giurisdizioni tra i giurisdicenti parlamentari,
come si ricava da una delle più complete descrizioni cinquecentesche
della Patria, comprende 14 dignitari ecclesiastici, 41 feudatari
e 17 comunità. L'ampiezza territoriale varia da una giurisdizione
all'altra, da quella insignificante, se pur eccezionale, dei Signori di
Toppo, feudatari di una frazione di un solo villaggio, a quella meno modesta,
ma pur sempre ridotta, della Comunità Udinese con 9 villaggi, o
all'altra ancora, di considerevoli proporzioni, dei conti di Prata con
32 villaggi. Lo stesso avviene per i poteri giurisdizionali, variabili
da luogo a luogo.
Tra i membri giusdicenti del Parlamento conserva, tuttavia, un potere
preminente lo stato dei nobili feudatari o Castellani, cui era stato promesso,
nell'assunzione del governo da parte di Venezia, in cambio della fedeltà,
il mantenimento delle libertates, tura et consuetudines.
Dalla preminenza dei castellani e dalle loro immutabili pretese di conservarla,
deriveranno le lotte sempre ricorrenti tra nobili e Comunità Udinese,
tra questa e il resto del Parlamento stesso per la supremazia, non soltanto
formale e di rango, nell'ambito dei poteri concessi dalla Serenissima
alla Patria, in quanto complesso di giusdicenti.
Un esplicito riconoscimento di Venezia, all'uno o all'altro contendente,
non verrà mai, salvo un tacito consenso, talvolta espresso vagamente
nei testi legislativi, di una maggiore considerazione rivolta alla Comunità
di Udine tra le altre comunità, se non altro per la sua qualità
di residenza dei delegati governativi.
Accanto e in contrasto col Parlamento che rappresenta, in sostanza, soprattutto
gli interessi dei feudatari, si erge lungo il corso del '500 una nuova
forza organizzata, quella delle plebi rurali, in maggioranza soggette
alla giurisdizione dei castellani, cui appartengono anche la più
parte delle terre da esse lavorate. Pur liberate quasi completamente dal
giogo della servitù personale, principalmente per le manomissioni
collettive dell'ultimo periodo patriarcale, ma aggravate terribilmente
da guerre, carestie, imposizioni ordinarie e straordinarie, taglie e banalità
signorili, le masse contadine avevano intravisto nell'avvento del governo
veneziano la possibilità di un qualche miglioramento nelle loro
misere condizioni di vita.
La Repubblica, però, per varie ragioni, fra cui non ultime
la natura stessa del suo reggimento aristocratico e il tipo della sua
politica economica in Terraferma, tendente vieppiù allo sfruttamento
delle risorse provinciali ad uso della capitale, non corrispose a queste
aspettative, impiegando piuttosto gli strumenti del potere per una condotta
bilanciata di attesa e di accorta misura tra le opposte rivendicazioni.
Ciononostante, essa non può rifiutarsi oltre, quando, dopo una
serie di moti contadini del primo Cinquecento che culminarono nel giovedì
grasso dal 1511 (27 febbraio) e allo scopo di frenare la preponderanza
e gli abusi giurisdizionali dei feudatari, concede il suo assenso alla
creazione di una forza contadina organizzata nell'istituto della contadinanza.
Questa ottiene col tempo anche la facoltà di possedere una cassa
comune separata, cui affluiscono direttamente i gettiti delle imposte,
esatte sotto il controllo di propri ufficiali, e di agire in contraddittorio
davanti al Parlamento o alle stesse autorità veneziane. In tal
modo, la Serenissima non si smentisce: togliendo una parte di potere al
Parlamento e ai nobili castellani, con l'opporgli sia pure all'esterno,
una organizzazione tratta dai contadini soggetti e dotata di propri organi
sul piano fiscale, evita di procedere direttamente contro la potenza feudale
e nel contempo ostenta pietà e protezione verso le vilipese masse
rurali, offrendo loro un mezzo di difesa contro gli abusi dei proprietari
giusdicenti.
Sistemata in tal maniera la questione parlamentare a mezzo il '500, la
Repubblica non opererà più alcuna riforma diretta nell'ordinamento
del Parlamento friulano e tanto meno darà ascolto alle continue
richieste della Comunità udinese, desiderosa di acquisire in esso
maggiore autorità in virtù del suo rango di capitale, rispondendo
invariabilmente secondo il suo stile politico, che venga osservata la
consuetudine.
Quanto, invece, alle costituzioni parlamentari, risalenti alla II metà
del Trecento, si attuano importanti modificazioni nel loro sistema giuridico.
Pubblicate nella nuova stesura del 1484 e definitivamente, con
altre modificazioni nel 1524, esse testimoniano l'avvicinamento
di alcune vecchie forme processuali friulane a quelle del diritto comune
prevalenti in Terraferma, nonché rivelano la volontà di
Venezia di non mutare alcunché in materia di diritti feudali, conservando,
la situazione precedente. n Patriarcato, commenta Pier Silverio Leicht,
era stato debellato come potenza politica, ma i suoi diritti continuavano
nella Signoria veneziana.

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