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Il Parlamento

Sullo stesso colle e nel medesimo castello Udinese, accanto al Luogotenente, ha sede anche il Parlamento della Patria, nel quale, come nel periodo precedente, la Comunità di Udine vi ha parte come membro assieme ad altre Comunità friulane.
Se la rappresentanza parlamentare è rispettata dai veneziani, Non altrettanto avviene per le sue attribuzioni: politica estera, diritto di guerra e di pace, concessione di rappresaglie, ordinamenti militari e simili importanti prerogative passano al governo veneziano, rimanendo al Parlamento poteri legislativi di interesse locale e di rilievo limitato. In complesso, i provvedimenti riguardanti l'amministrazione e le finanze del territorio soggetto alla Signoria, vengono presi o direttamente dal governo o da questi con il concorso del Parlamento friulano o, infine, dai singoli giusdicenti membri o voci del Parlamento, in quanto ne siano competenti per l'investitura ricevuta da Venezia o per consuetudine.

La distribuzione delle giurisdizioni tra i giurisdicenti parlamentari, come si ricava da una delle più complete descrizioni cinquecentesche della Patria, comprende 14 dignitari ecclesiastici, 41 feudatari e 17 comunità. L'ampiezza territoriale varia da una giurisdizione all'altra, da quella insignificante, se pur eccezionale, dei Signori di Toppo, feudatari di una frazione di un solo villaggio, a quella meno modesta, ma pur sempre ridotta, della Comunità Udinese con 9 villaggi, o all'altra ancora, di considerevoli proporzioni, dei conti di Prata con 32 villaggi. Lo stesso avviene per i poteri giurisdizionali, variabili da luogo a luogo.
Tra i membri giusdicenti del Parlamento conserva, tuttavia, un potere preminente lo stato dei nobili feudatari o Castellani, cui era stato promesso, nell'assunzione del governo da parte di Venezia, in cambio della fedeltà, il mantenimento delle libertates, tura et consuetudines.

Dalla preminenza dei castellani e dalle loro immutabili pretese di conservarla, deriveranno le lotte sempre ricorrenti tra nobili e Comunità Udinese, tra questa e il resto del Parlamento stesso per la supremazia, non soltanto formale e di rango, nell'ambito dei poteri concessi dalla Serenissima alla Patria, in quanto complesso di giusdicenti.
Un esplicito riconoscimento di Venezia, all'uno o all'altro contendente, non verrà mai, salvo un tacito consenso, talvolta espresso vagamente nei testi legislativi, di una maggiore considerazione rivolta alla Comunità di Udine tra le altre comunità, se non altro per la sua qualità di residenza dei delegati governativi.

Accanto e in contrasto col Parlamento che rappresenta, in sostanza, soprattutto gli interessi dei feudatari, si erge lungo il corso del '500 una nuova forza organizzata, quella delle plebi rurali, in maggioranza soggette alla giurisdizione dei castellani, cui appartengono anche la più parte delle terre da esse lavorate. Pur liberate quasi completamente dal giogo della servitù personale, principalmente per le manomissioni collettive dell'ultimo periodo patriarcale, ma aggravate terribilmente da guerre, carestie, imposizioni ordinarie e straordinarie, taglie e banalità signorili, le masse contadine avevano intravisto nell'avvento del governo veneziano la possibilità di un qualche miglioramento nelle loro misere condizioni di vita.

La Repubblica, però, per varie ragioni, fra cui non ultime la natura stessa del suo reggimento aristocratico e il tipo della sua politica economica in Terraferma, tendente vieppiù allo sfruttamento delle risorse provinciali ad uso della capitale, non corrispose a queste aspettative, impiegando piuttosto gli strumenti del potere per una condotta bilanciata di attesa e di accorta misura tra le opposte rivendicazioni.
Ciononostante, essa non può rifiutarsi oltre, quando, dopo una serie di moti contadini del primo Cinquecento che culminarono nel giovedì grasso dal 1511 (27 febbraio) e allo scopo di frenare la preponderanza e gli abusi giurisdizionali dei feudatari, concede il suo assenso alla creazione di una forza contadina organizzata nell'istituto della contadinanza.

Questa ottiene col tempo anche la facoltà di possedere una cassa comune separata, cui affluiscono direttamente i gettiti delle imposte, esatte sotto il controllo di propri ufficiali, e di agire in contraddittorio davanti al Parlamento o alle stesse autorità veneziane. In tal modo, la Serenissima non si smentisce: togliendo una parte di potere al Parlamento e ai nobili castellani, con l'opporgli sia pure all'esterno, una organizzazione tratta dai contadini soggetti e dotata di propri organi sul piano fiscale, evita di procedere direttamente contro la potenza feudale e nel contempo ostenta pietà e protezione verso le vilipese masse rurali, offrendo loro un mezzo di difesa contro gli abusi dei proprietari giusdicenti.

Sistemata in tal maniera la questione parlamentare a mezzo il '500, la Repubblica non opererà più alcuna riforma diretta nell'ordinamento del Parlamento friulano e tanto meno darà ascolto alle continue richieste della Comunità udinese, desiderosa di acquisire in esso maggiore autorità in virtù del suo rango di capitale, rispondendo invariabilmente secondo il suo stile politico, che venga osservata la consuetudine.
Quanto, invece, alle costituzioni parlamentari, risalenti alla II metà del Trecento, si attuano importanti modificazioni nel loro sistema giuridico.
Pubblicate nella nuova stesura del 1484 e definitivamente, con altre modificazioni nel 1524, esse testimoniano l'avvicinamento di alcune vecchie forme processuali friulane a quelle del diritto comune prevalenti in Terraferma, nonché rivelano la volontà di Venezia di non mutare alcunché in materia di diritti feudali, conservando, la situazione precedente. n Patriarcato, commenta Pier Silverio Leicht, era stato debellato come potenza politica, ma i suoi diritti continuavano nella Signoria veneziana.

 
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