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Articolo 1 Finalità.
Al fine di concorrere allo sviluppo della alfabetizzazione informatica
e telematica nelle scuole e nelle comunità, locali, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere contributi a comuni,
singoli o associati, che promuovano e realizzino, anche tramite
convenzione, programmi didattici in campo informatico e telematico,
nonché a scuole, secondo le modalità di cui agli
articoli seguenti.
Articolo 2 - Concessione contributi.
I contributi sono concessi nella misura fino al 50 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile. Nelle zone montane o svantaggiate,
individuate dalla Giunta regionale, il contributo può arrivare
all'80 per cento della spesa ammissibile.
Nella spesa ammissibile rientrano le spese di acquisto e installazione
delle apparecchiature informatiche, ivi compresi i relativi programmi
operativi, nonché le spese di collegamento alle reti telematiche
e le spese di realizzazione dei corsi.
Articolo 3 - Modalità contributive.
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo
2 devono essere presentate entro il 15 ottobre di ogni anno alla
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredate
di una particolareggiata relazione illustrativa del programma
dei corsi e della loro finalizzazione e un prospetto analitico
dei costi e dei ricavi presunti, ivi comprese le quote di iscrizione
ai corsi medesimi.
Il contributo viene erogato, in due soluzioni, di cui un anticipo,
pari al 70 per cento della spesa per l'acquisto e l'installazione
delle apparecchiature informatiche, al momento di concessione
del contributo; la quota rimanente viene erogata ad avvenuta rendicontazione,
da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.
La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca
del contributo concesso, nonché la restituzione dell'anticipo
ricevuto.
Articolo 4 - Contributi alle scuole.
I contributi alle scuole possono essere concessi nel limite del
60 per cento della spesa ammissibile, sulla base di progetti rispondenti
alle finalità della presente legge, per lo svolgimento
di corsi integrativi di cultura informatica, nei limiti di due
ore settimanali. Tra le spese ammissibili individuate all'articolo
2, comma 2, è ricompresa quella concernente i compensi
al personale docente, entro i limiti della retribuzione.
Articolo 5 - Modalità contributive.
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 il legale
rappresentante della scuola deve presentare alla Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura, entro il 15 ottobre di ogni anno,
apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità,
di un dettagliato programma di attività didattica integrativa,
regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato
da un preventivo di spesa.
Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente
al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60 per cento
del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato
ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito
dal decreto di concessione.
La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca
del contributo concesso, nonché la restituzione dell'anticipo
ricevuto.
Articolo 6 - Norme finanziarie.
Per le finalità previste dalla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 297 milioni per l'anno 1997.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e' istituito
alla Rubrica n. 25 programma 2.4.3. spese d'investimento - Categoria
2.3. - Sezione VI - il capitolo 5405 (2.1.232.3.06.04) con la
denominazione "Contributi ai Comuni singoli o associati ed
alle scuole per interventi di alfabetizzazione informatica e telematica"
e con lo stanziamento di lire 297 milioni per l'anno 1997.
Al predetto onere di lire 297 milioni si provvede mediante prelevamento
di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del
precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco
n. 5 allegato ai bilanci predetti).
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