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Il ministro della Pubblica istruzione d'intesa con
il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e il ministro del Lavoro e della previdenza sociale
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere
del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule
di convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni
che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della
data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del
27 maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio
1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute
del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota n. 2743 del 19 luglio 1999);
Emana Il seguente regolamento:
Articolo 1 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione
dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e
contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità
di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato
a nove anni in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari,
medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali
o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti
dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte
seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito
la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi
non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento
del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato
per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo
anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza
a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi
genere.
Articolo 2 - Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni
in situazione di handicap
1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo
scolastico per nove anni. E consentito, a norma dell'articolo 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994, il completamento dell'obbligo
di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo anno di
età.
2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap,
anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari
adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella
scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi.
La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione
del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.
3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene
rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità
e delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.
4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti
dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, programmano e
realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione
professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione formativa
del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi
di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curricula,
finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico
negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva
del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma,
da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi
educativi individualizzati.
5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo
6 e sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica
e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione
e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione
di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le
scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione,
tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in
situazione di handicap.
6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative,
di cui al comma precedente, in favore dell'integrazione degli allievi
in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate
al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.
Articolo 3 - Iniziative nella scuola media
1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità
istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge
sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative
delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni
scelte più confacenti alla propria personalità e al
proprio progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato
nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche
attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso
di più discipline, finalizzate a promuovere capacità
di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali
temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione
delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze
degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali
e linguistiche presenta particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma
e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari
di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire
il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di
compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.
4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito
delle possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo
del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche
essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche
con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate
in rete con la scuola media.
5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe,
promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali
presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso
formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori
per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal fine
vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori
con gli organi competenti operanti sul territorio.
Articolo 4 - Formazione e orientamento nella scuola secondaria
superiore
1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria
superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione
flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto
dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione
dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo,
da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi
formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla
formazione professionale.
2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti
dal comma 3 dell'articolo I della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano
e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi
di scuola secondaria superiore con modalità organizzative
e didattiche volte a:
a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso
critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali
temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;
b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità
e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le
scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare
ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;
d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata
personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità
educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali,
sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;
e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire
dal sistema scolastico.
3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative
di:
a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle
scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso
a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;
b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria
superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare
anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;
c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza
delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle
attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni
anche con enti di formazione professionale riconosciuti.
4. A1 fine di realizzare le attività sopra indicate, le
istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo
inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione
delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al
sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività
di apprendistato.
Articolo 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria
superiore
1. A1 fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo
all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzatinel
corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore
interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione
attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità
e delle competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il
concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare
e si svolgono di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare
sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste
nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace
inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio
di classe dello studente che chiede il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una
valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione
di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio
finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo
di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione
in sede di scrutinio finale a cui partecipano, limitatamente agli
allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i
moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria
superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro
indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo
un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli
eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi
realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio
sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del
testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.
Articolo 6 - Interazione fra istruzione e formazione professionale
1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo
e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità
di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo,
eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello
della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso
del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi
da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale
riconosciuti. G1i interventi predetti potranno svolgersi anche sulla
base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione
e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto
delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire
allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di
conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative,
incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono
progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai
consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli
enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del
primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento
dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.
2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione
promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri
di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per
individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative
necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra
indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione
professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In
tale sede si terrà conto anche delle esperienze già
realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche
e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le
istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale,
stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli
interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti
impegni da assumere.
Articolo 7 - Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche
e centri di formazione professionale
1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni
di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali
di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale
riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri.
Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione
tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle
conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità
e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma
3, dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire, la possibilità
di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di
formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi
con le modalità del precedente articolo 5.
Articolo 8 - Flessibilità organizzativa e curricolare
nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione
flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la
personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace
attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere
realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 29
maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e integrazioni,
da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 9/1999.
2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare
le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto
salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 - possono realizzare
compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli
attuali programmi. I1 decremento orario di ciascuna disciplina e
attività è possibile entro il 15% del relativo monte
orario annuale. Negli istituti professionali di Stato possono essere
utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario
anche le ore destinate all'area di approfondimento.
Articolo 9 - Certificazione
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
20 gennaio 1999, n. 9 è rilasciata dalla scuola a ciascun
allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto
dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. I1 modello di certificazione è adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico
ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le
capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori,
che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo
ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze,
anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento,
arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della
certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale,
il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata
Stato, regioni città e autonomie locali.
Articolo 10 - Informazione e monitoraggio
1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche
attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità
e sugli obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine
di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando
le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli
formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e
all'impegno profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato
monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 2S1, con
i finanziamenti della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999,
una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito
del Piano dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo
di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria
superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze
sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione
dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di apprendimento,
che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a
conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione
di ogni singola istituzione e dell'intero sistema scolastico.
2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare
attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo
2 per gli alunni in situazione di handicap.
3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta
e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche
dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, aff1nché
possano tenerne conto nelle attività di programmazione.
Articolo11 - Formazione del personale della scuola
1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno
previste attività di formazione in servizio del personale
della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare
le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle
finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e all'attuazione
delle iniziative previste dal presente decreto.
Articolo 12 - Finanziamenti
1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi
integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6 e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 440/1997 per l'ampliamento
dell'offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle
competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell'articolo
I della legge medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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