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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Visto l'art. 11, comma 1, lettere a), l'articolo 12, comma 1, lettera
g) e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni e integrazioni
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del....
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo
5 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del
..
Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
e con il Ministro della funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1 - Trasformazione del Centro europeo delleducazione,
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
è trasformato in "Centro europeo delleducazione
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione",
di seguito denominato Istituto. LIstituto è sottoposto
alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità
strategiche delle quali lIstituto dovrà tener conto
per programmare lattività di valutazione.
2. LIstituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro
europeo delleducazione, mantiene personalità giuridica
di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato
di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia
finanziaria come definita dal regolamento di cui allarticolo
3, comma 6.
3. In particolare, lIstituto:
- valuta lefficienza e l'efficacia del sistema di istruzione
nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola
istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel
contesto internazionale;
- studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica
con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta
formativa;
- conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
- fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per
la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto
alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione
di archivi informatici liberamente consultabili;
- valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative
che riguardano la scuola;
- valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione
promossi in ambito nazionale;
- assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale
in campo valutativo e nei settori connessi dellinnovazione
organizzativa e didattica.
4. AllIstituto sono altresì trasferiti, con le inerenti
risorse, i compiti svolti dallOsservatorio sulla dispersione
scolastica, che è contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività
di valutazione e di promozione della cultura dellautovalutazione
da parte delle scuole lIstituto si avvale, sulla base della
direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dellamministrazione
della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e
delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici
dipendenti dal ministero della pubblica istruzione.
Articolo 2 - Trasformazione della Biblioteca di documentazione
pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per linnovazione
e la ricerca educativa.
1. La Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo
292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata
in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa.
LIstituto è sottoposto alla vigilanza del ministero
della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione
con propria direttiva individua le priorità strategiche alle
quali lIstituto si uniforma
2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia
contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria
come definita dal regolamento di cui allarticolo 3, comma
6.
3. AllIstituto sono trasferiti, con le inerenti risorse,
i compiti svolti dalla Biblioteca di documentazione pedagogica,
con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE),
cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle
esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito
nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e
materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo
di autonomia;
rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca;
sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti
progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università
e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando
la diffusione dei relativi risultati;
collabora con il Ministero della P.I. per la gestione dei programmi
e dei progetti della Unione Europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta,
elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di
produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica
e dell'autonomia;
sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione,
della documentazione e della comunicazione nelle scuole;
cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario
già appartenente alla Biblioteca pedagogica nazionale e lo
sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione
di banche dati.
Articolo 3 - Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni
1. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno
da un consiglio di amministrazione, di durata triennale, rinnovabile
per un altro triennio, costituito da un presidente e quattro componenti,
nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione.
Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa
e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati
a norma del comma 2.
2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro
della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della
funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli
1 e 2;
b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze
degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile
e degli organi di consulenza scientifica;
c) la dotazione organica di. personale amministrativo, tecnico,
specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento,
prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli
ambiti di attività degli Istituti acquisite presso il Centro
europeo delleducazione e presso la Biblioteca di documentazione
pedagogica;
d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico
e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi,
collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti
di ricerca, nonché i criteri e le modalità di
selezione di tale personale;
e) le modalità di conferimento di incarichi a personale
di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione
europea;
f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente
iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla
lettera c);
g) le modalità di associazione alle attività degli
istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità
di conferimento agli stessi di incarichi per studi e ricerche.
3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni
che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli
Istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica
Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.
5. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti
con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato;
d) eventuali proventi della gestione dellattività;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o
enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti dallesercizio
di attività commerciali coerenti con le finalità degli
Istituti.
6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di
amministrazione degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano
i rispettivi regolamenti per lamministrazione, la finanza
e la contabilità nel rispetto dei principi dellordinamento
contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri
della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e
finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare
la rapidità e lefficienza nella erogazione della spesa
e il rispetto dellequilibrio finanziario del bilancio, consentendo
anche la tenuta di conti di sola cassa.
Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali,
le forme di controllo interno sullefficienza e sui risultati
della gestione complessiva dellIstituto e lamministrazione
del patrimonio.
Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione
e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
che, nel termine di sessanta giorni, esercitano il controllo di
legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata
di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine,
il regolamento è adottato dallorgano di amministrazione.
7. Agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e gli
articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni. Si applica altresì larticolo 29, comma
9, della legge 23 dicembre 1998, n, 448.
8. Per i regolamenti previsti dal comma 2, si applica larticolo
19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 4 - Museo della scienza e della tecnica
1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile
1958 n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è trasformato
nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci ", ed acquista personalità giuridica
di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza
e della tecnica Leonardo da Vinci adotta a maggioranza assoluta,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro
sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione
dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio
di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello Statuto
della fondazione.
3. Ove lo Statuto non sia adottato nel termine di cui al comma
2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che
provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa
della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli
organi di amministrazione e scientifici, le modalità della
loro elezione e i relativi poteri; la loro durata, gli ambiti di
attività e i controlli di gestione e di risultati; esso prevede
che del consiglio di amministrazione, oltre agli enti pubblici e
privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il
loro costruttivo apporto alla vita della Fondazione, facciano parte
rappresentanti del ministero dell'istruzione, del ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni
culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie,
lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio
sono adottate con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalità della Fondazione lo Statuto individua
in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in
tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con i settori
del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza,
della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee
e future;
b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione
al pubblico delle produzioni materiali e immateriali della scienza,
della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento
del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni
mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della
fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli
effetti dalla nuova Fondazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni
ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio
stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti,
la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite
del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi
successivi. Il Consiglio di amministrazione uscente, entro venti
giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede
alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro
dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per la redazione
di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile. La relazione contiene la descrizione
delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della Scienza e delle Tecnica
Leonardo da Vinci" provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attività;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione,
da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività
commerciali coerenti con le finalità della Fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare
annualmente alla Fondazione restano in vigore le disposizioni di
cui alla legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge
2 maggio 1984, n. .105.
9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per la parte
relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal
Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla
Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione
collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi
i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti
conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento
di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta
anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo.
Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo
di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico
impiego ed essere collocato in mobilità, con precedenza assoluta
per la collocazione nei ruoli delle Agenzie di cui agli articoli
1 e 2 o nei ruoli dell'amministrazione dell'istruzione.
Articolo 5 - Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui allarticolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli
Istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al
Centro europeo delleducazione e alla Biblioteca di documentazione
pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
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