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Riordino dei cicli scolastici

(Testo unificato 3952-A del disegno di legge in dibattito alla Camera dei Deputati dal 23 luglio 1999)

Articolo 1
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell’infanzia, nella scuola di base e nella scuola secondaria.
3. L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Articolo 2
(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell’offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia.
3. La scuola dell’infanzia realizza i necessari collegamenti da un lato con la famiglia e il complesso dei servizi all’infanzia, dall’altro con la scuola di base.

Articolo 3
(Disposizioni relative alla scuola di base)

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell’infanzia e dall’altro al ciclo dell’istruzione secondaria.
2. La scuola di base persegue i seguenti obiettivi: acquisizione e sviluppo delle abilità di base, con particolare riferimento ai campi linguistico, logico, matematico, artistico; apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni e ad offrire agli stessi le coordinate spaziali e temporali delle comunità di riferimento nonché la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile; crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta, coerenti con l'età degli alunni; progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline; consolidamento dei saperi di base; attività sistematiche di orientamento che prevedano una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi, anche collegati con gli aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario. Le articolazioni interne del ciclo primario sono definite a norma del regolamento sulla autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato in attuazione dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo.

Articolo 4
(Disposizioni relative al ciclo secondario)

1. Il ciclo dell’istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all’accesso all’istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all’inserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.
2. Il ciclo dell’istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell’indirizzo e l’obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all’altro anche di indirizzo diverso, mediante l’attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell’obbligo scolastico di cui al comma 3 dell’articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie dì indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l’acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un’area o da un indirizzo di studi all’altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l’acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l’ingresso nell’istruzione.
8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l’esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo.
9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
10. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 5
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento, per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Esso comprende, tra l’altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l’attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l’impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l’adeguamento delle infrastrutture.
2. Il piano di cui al comma i indica tempi e modalità di attuazione della presente legge; individua eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. L’operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all’approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l’indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. L’effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
4. All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità al piano di cui al comma 1 ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all’articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all’articolo 205 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l’organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.




 
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