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Articolo 1
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze
e dellidentità di ciascuno, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze,
le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate allinserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dellinfanzia,
nella scuola di base e nella scuola secondaria.
3. Lobbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo
anno di età.
4. Lobbligo di frequenza di attività formative fino
al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo
le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio
1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
lintegrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Articolo 2
(Scuola dell'infanzia)
1. La scuola dellinfanzia, di durata triennale, concorre
alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei
bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei
anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività,
apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza
delle opportunità educative.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dellofferta
formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le
bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità
di frequentare la scuola dellinfanzia.
3. La scuola dellinfanzia realizza i necessari collegamenti
da un lato con la famiglia e il complesso dei servizi allinfanzia,
dallaltro con la scuola di base.
Articolo 3
(Disposizioni relative alla scuola di base)
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata
da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle
esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola
dellinfanzia e dallaltro al ciclo dellistruzione
secondaria.
2. La scuola di base persegue i seguenti obiettivi: acquisizione
e sviluppo delle abilità di base, con particolare riferimento
ai campi linguistico, logico, matematico, artistico; apprendimento
di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale
degli alunni e ad offrire agli stessi le coordinate spaziali e temporali
delle comunità di riferimento nonché la conoscenza
dei principi fondamentali della convivenza civile; crescita di autonome
capacità di studio, di elaborazione e di scelta, coerenti
con l'età degli alunni; progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline; consolidamento dei saperi di base; attività sistematiche
di orientamento che prevedano una varietà di proposte selettive
e coordinate di approfondimento di temi, anche collegati con gli
aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea,
per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle
opzioni culturali del ciclo secondario. Le articolazioni interne
del ciclo primario sono definite a norma del regolamento sulla autonomia
didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato
in attuazione dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
3. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale
deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per
la successiva scelta dellarea e dellindirizzo.
Articolo 4
(Disposizioni relative al ciclo secondario)
1. Il ciclo dellistruzione secondaria ha la durata di cinque
anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e
tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare,
riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite
nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana
e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione
di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità
adeguate allaccesso allistruzione superiore universitaria
e non universitaria ovvero allinserimento lavorativo. Ciascuna
area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero
inferiore agli attuali.
2. Il ciclo dellistruzione secondaria si realizza negli attuali
istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono
la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dellindirizzo e lobbligo di un rigoroso svolgimento
del relativo curriculum, è garantita la possibilità
di passare da un modulo allaltro anche di indirizzo diverso,
mediante lattivazione di apposite iniziative didattiche deliberate
dal consiglio di classe e finalizzate allacquisizione di una
preparazione adeguata al nuovo indirizzo.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto
nei piani dellofferta formativa delle istituzioni scolastiche,
sono realizzate attività complementari e iniziative formative
per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà
sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività
si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri
di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base
di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dellobbligo scolastico di cui
al comma 3 dellarticolo 1 è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali
e le materie dì indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stages possono essere realizzati anche con brevi periodi
di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali
e dei servizi.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario,
annuale o modulare, comporta lacquisizione di un credito formativo
che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da unarea
o da un indirizzo di studi allaltro o nel passaggio alla formazione
professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della
formazione professionale comporta lacquisizione di crediti
che possono essere fatti valere per lingresso nellistruzione.
8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono lesame
di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume
la denominazione dellarea e dellindirizzo.
9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata
a norma dellarticolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
10. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione
degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 5
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento,
per lacquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
un piano quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Esso
comprende, tra laltro, un progetto generale di riqualificazione
del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle
specifiche professionalità maturate, nonché alla sua
eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli
organici di istituto con modalità tali da consentire lattuazione
dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni
scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli
della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli
per la valorizzazione dello studio delle lingue e per limpiego
delle tecnologie didattiche; un piano per ladeguamento delle
infrastrutture.
2. Il piano di cui al comma i indica tempi e modalità di
attuazione della presente legge; individua eventuali oneri aggiuntivi
rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. Loperatività
di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata
allapprovazione dello specifico provvedimento legislativo
recante lindicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la
relativa copertura.
3. Leffettiva attuazione della presente legge è verificata
dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data
della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione
presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
4. Allattuazione della presente legge si provvede, sulla base
delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare
a norma dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988
n. 400, in conformità al piano di cui al comma 1 ciascun
regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per
gli ambiti di cui allarticolo 8 del regolamento in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione
dei curricoli, si provvede con le modalità di cui allarticolo
205 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n.
297 del 1994.
5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regolamentari che disciplinano lorganizzazione
dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede
fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto
in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli
e delle professionalità di ciascuno.
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