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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1 - (Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione e' finalizzato
alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto
dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita'
di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita'
e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta'
territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia,
nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base,
e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria.
Il sistema educativo di formazione si realizza
secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo
anno di eta'.
4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento
del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni
di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione
dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi
integrati di istruzione e formazione, ferma restando la
responsabilita' delle istituzioni scolastiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, reca "Norme in
materia di promozione dell'occupazione".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, reca "Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".
Si riporta l'art. 68 della predetta legge: "Art. 68 (Obbligo
di frequenza di attivita' formative). - 1. Al fine di potenziare
la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando
le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivarnente istituito, a
decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attivita'
formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale
obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione
e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito
a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale
e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative
iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi
per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590
miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi
a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita'
di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza
unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi
e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento
reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di
ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative
attraverso le quali puo' essere assolto l'obbligo di cui al comma
1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto destina
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota
fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento
del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art.
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed alla valorizzazione
di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato,
dei quali sia verificata la compatibilita' con le disposizioni previste
dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita'
di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate
in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato,
secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze
e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge
28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Articolo 2 - (Scuola dell'infanzia)
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione
e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle
bambine di eta' compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le
potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e operando
per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunita' educative;
nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre
alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa
di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in
eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di frequentare
la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarieta' didattica
e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato
con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola
di base.
Articolo 3 - (Scuola di base)
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed e' caratterizzata
da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle
esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola
dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari
alle singole discipline, persegue le seguenti finalita':
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' di
base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacita' relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo;
d) educazione ai princi'pi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacita' di scelta individuali
atte a consentire scelte fondate sulla pari dignita' delle opzioni
culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a
norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale
deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per
la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 10 agosto 1999, 152/L, supplemento ordinario.
Articolo 4 -(Scuola secondaria)
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola
nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalita' di consolidare, riorganizzare
ed accrescere le capacita' e le competenze acquisite nel ciclo primario,
di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti,
arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti,
sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilita', e
di offrire loro conoscenze e capacita' adeguate all'accesso all'istruzione
superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento
nel mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche
mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, e' garantita la possibilita' di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione
di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di
una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto
nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
sono realizzate attivita' complementari e iniziative formative per
collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali,
culturali, produttive e professionali. Tali attivita' e iniziative
si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri
di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base
di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma
3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante il
percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere
realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento
nelle realta' culturali, produttive, professionali e dei servizi.
Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
con l'universita'.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria,
annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito
formativo che puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o
da
un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione
professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della
formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che
possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame
di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Nota all'art. 4:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
Articolo 5 - (Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione
degli adulti e formazione continua)
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore e' disciplinata a
norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 17 maggio
1999, n. 144:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -1. Per
riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani
e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema
di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema
della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard
dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione
tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri
per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo
decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione
e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che
sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra
sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito
comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole
medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione
professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma
1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato
alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili
a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero
della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale
scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio.
Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private.
Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta
e le province autonome di Trento e di Bolzano provedono, in relazione
alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto
disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma
e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti
e' valida in ambito nazionale".
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
1998), con le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, reca "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per quanto concerne la legge n.196/1997 v. nelle note all'art.
1.
Articolo 6 - (Attuazione progressiva dei nuovi cicli)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale
di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro
quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del
programma. Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra
la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto
agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori
oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra
l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale
docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle
specifiche professionalita' maturate, nonche' alla sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici
di
istituto con modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani
di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche;
i
criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola
di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione
dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche;
un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalita' di attuazione
della presente legge. L'operativita' di tale programma,
ove questo rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione
dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione
dei
mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della
riforma sono riutilizzate con modalita' e criteri indicati nel
programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di
periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in
servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di
cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva
attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge e' verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della
sua
entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata
dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle
norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformita'
agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento
reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie
per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti
di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione
dei curricoli, si provvede con le modalita' di cui all'articolo
205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione
dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede
fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto
in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli
e delle professionalita' di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in
deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi
generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al
comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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