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Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
espressi nelle adunanze del 30 settembre e 15 ottobre 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie
locali nella seduta del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del
16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25/2/1999;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto
con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
della Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali e del Lavoro
e della Previdenza Sociale;
E M A N A il seguente regolamento
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I - ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art. 1
Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale
e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei
compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine
interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo
e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali
e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire
loro il successo formativo, coerentemente con le finalità
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza
di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite
e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione
delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche
a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza
con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni
del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli,
e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate
all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni
di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni
del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia.
La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali
contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E SVILUPPO
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione
di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il
Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati
a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche,
anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo
o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari
rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato
agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle
famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo
8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali
alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa
di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità,
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole
discipline e attività nel modo più adeguato al tipo
di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità
che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina
e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti
con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito
del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe
e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati,
anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi
formativi che coinvolgono più discipline e attività
nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di
intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti
locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo
139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri
per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti
con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero
dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono
individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi
specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto
della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi
e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi,
di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale
e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per
il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi
e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina
di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo
restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.
Art. 5
Autonomia organizzativa
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia
di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni
a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attività sono organizzati in modo flessibile,
anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando
l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali
e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto
per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego
dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni
in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche
ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate,
esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della
scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico
e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi
sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali
che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo
8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate
alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche
sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni
attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete
o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia
dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione
e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti,
che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano
alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I
docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono
lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno
nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle
risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto,
la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché
le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso
le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni
scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori
finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale
per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica,
di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali
di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento
a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti
organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con Università statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio
che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni
scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni
per il coordinamento di attività di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni
del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni
sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti
col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione
di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali,
definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze
degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale
dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo
della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata
alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni
tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza,
da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie
locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta
formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo
da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale
con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività
da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le
istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità
previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella
riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del
sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale
e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della
scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze
formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità
di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento,
delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti
locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità
di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche
attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi
con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può
essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti
e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi
prescelto.
Art. 9
Ampliamento dell'offerta formativa
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete
o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa
che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti
consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità,
in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative
promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile
e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere
arricchiti con discipline e attività facoltative, che per
la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni
scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli
Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni
o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche
per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi
e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati.
Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere
fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione.
Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione
dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione
e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono
essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione
destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
e degli standard di qualità del servizio il Ministero della
Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.
Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche
sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a
norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere
le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso
l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione,
promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori
tecnici.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati
i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze,
le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi
riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11
Iniziative finalizzate all'innovazione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale
per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni
scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni
o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la
loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi,
i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì
progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare
con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti
a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere
definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli
studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione
nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate
anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi
203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli
alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri
di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi
decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle
scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
Sperimentazione dell'autonomia
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni
scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale
n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente
modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con
successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra
le discipline e le attività previste dagli attuali programmi.
Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è
possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario
annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta
salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli
4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti
dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le
disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo
130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della
legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente
estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario
immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13
Ricerca metodologica
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si
applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni,
nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a
definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo
8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità
fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta
e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione
di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ISTRUZIONE
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche
sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione
centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto
con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale
non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni,
all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15
e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo
del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni
già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche
non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti
gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai
fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei
crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali
e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.
A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249,
le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina
degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio
e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei
contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento
di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel
rispetto dei princìpi di universalità, unicità
e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della
capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo
allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché
modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione
e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi
e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle
scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati,
per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque
modalità organizzative particolari per le scuole articolate
in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì,
anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento,
culturale e professionale del relativo personale per corrispondere
alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia
di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono
esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti
le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di
cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità
di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni
scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29
del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale
e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla
data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo
che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.
Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione
sul reclamo.
Art. 15
Competenze escluse
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche
le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è
legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza
della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari
in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti
territoriali più vasti di quelli della singola istituzione
scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione
del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto
un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti
fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.
Art. 16
Coordinamento delle competenze
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme
che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione
e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei
servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione
affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano
al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le
rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo
15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi
con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ABROGAZIONI
Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti
disposizioni del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297:
- articolo 5, commi 9, 10 e 11;
- articolo 26;
- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
19 e 20;
- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole
"e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9;
- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale"
e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto
decimi in condotta";
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre
2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni
incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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