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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1.
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda
di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti
vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche
non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla
scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate
da requisiti di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per
quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico.
Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento
e' improntato ai princpi di liberta' stabiliti dalla Costituzione.
Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque,
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica
l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non
sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita' extra-curriculari
che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia
o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e
3:
a) un progetto educativo in armonia con i princpi della Costituzione;
un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione
e la pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione
e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori
ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio
valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento
di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta
la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di
nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante
che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione
dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione
secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni,
in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente
purche' fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero
ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale
fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso
e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento
della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul
suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo
superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di
ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle
scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso
decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione
a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento
dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio
di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione
dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie
da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nonche' le modalita' per la fruizione dei benefici
e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della
borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta
lorda riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita'
con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze
e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione
fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti
all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo
delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi
di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la
spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti
iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per
contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e
della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla
realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire
7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi
13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto
a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto
a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno
2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150
miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno
2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33, secondo comma, della Costituzione della
Repubblica italiana e' il seguente:
"La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi".
- La parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), recano rispettivamente:
parte III "Ordinamento scolastico";
titolo VIII: "Istruzione non statale".
- II testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), cosi'
come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre
1998, n. 422, e' il seguente:
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale).
-
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)
le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative
e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita'
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico
e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,
in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancia a rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme dei rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale o dell'acronimo "ONLUS .
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta'
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti
civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma
6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita'
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale
e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui
alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca
ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'
le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali
sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione
centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali
le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio
delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento
delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili
o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali
a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado
ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa'
da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;
effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di
cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati
a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico
e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni
e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa'
per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti
di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano
alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo
comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative speciali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui all'art.
8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale
formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte
salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 de1 1991,
n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'
elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione
di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni
si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto,
a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le
scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente
delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art.
25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti
di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di lavoro e le associazioni di categoria".
- Il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il
seguente: "Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo).
-
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire
la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni che adempiono l'obbligo scolastico ai possesso dei requisiti
richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche
in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le
categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili,
con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano
le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti
che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a
tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite
tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con
il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere
delle commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il
30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza
tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione
del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione dei
criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale
limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie
scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di
testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale
sono abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello
stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata una
spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), cosi' come modificato dall'art. 2,
comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente: "3.
La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo
anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-c)
(Omissis); c) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura
corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata
alla legge finanziaria".
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