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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore";
Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
Visto in particolare l'art. 12 del suddetto regolamento, concernente
i crediti formativi;
Tenuto conto che il precedente decreto 10 febbraio 1999, n. 34,
relativo ai crediti formativi, era riferito all'anno scolastico
1998-1999 e che, pertanto, si rende necessario emanare, ai sensi
dell'art. 12 del suddetto regolamento, altro provvedimento relativo
all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti;
Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate
esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con
gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce
l'esame;
Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono
avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione
scolastica e dall'osservatorio di cui all'art. 14 del citato regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323;
Decreta:
Articolo 1 - Oggetto
1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi,
di cui all'art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite,
al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della
societa' civile legati alla formazione della persona ed alla crescita
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare,
alle attivita' culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarieta',
alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative
non da' luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra
tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza,
che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di
altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello
pari o superiore.
Articolo 2 - Valutazione
1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono
essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e tener conto della rilevanza
qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative
alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi,
sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati
dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneita' nelle
decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi
interessati.
3. Per candidati esterni la valutazione dei crediti formativi e'
effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto
indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio
dei docenti per i candidati interni, nonche' in relazione agli obiettivi
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si
riferisce l'esame.
Articolo 3 - Aspetti procedurali
1. La documentazione relativa all'esperienza che da' luogo ai crediti
formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente
dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato
ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione
dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art. 12, comma 3, del regolamento, le certificazioni
dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorita'
diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto
previsti dalle convenzini o accordi internazionali vigenti in materia.
3. Le certificazioni concernenti le attivita' di formazione nel
settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo
comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti
legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute
nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono
recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto
dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.
4. Le certificazioni rilasciate in Italia da enti riconosciuti nel
Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.
5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
Articolo 4 - Attivita' di supporto
1. I consigli di classe e le commissioni di esame possono avvalersi
del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dell'osservatorio
di cui all'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge.
Roma, 24 febbraio 2000
Il Ministro: Berlinguer
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