|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO larticolo 87, quinto comma della Costituzione;
VISTO larticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto
1999, n. 323;
SENTITA la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie
locali nella seduta del ...
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata
nella riunione del...............................;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelladunanza del................................;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute, rispettivamente,
del.............................. e del...............................;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del..................................;
SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A il seguente Regolamento:
Attuazione dellarticolo 68 della legge n. 144 del 17 maggio
1999, concernente lobbligo di frequenza di attività
formative
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina lattuazione dellarticolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dellobbligo
di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno
di età, con riferimento alle attività di competenza
dello Stato.
2. Lobbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo
formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati,
di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nellesercizio dellapprendistato.
3. Laccensione di eventuali rapporti di lavoro diversi dallapprendistato
per i giovani soggetti ad obbligo formativo deve comunque assicurare
la possibilità di frequenza delle attività formative
di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Il passaggio da un sistema allaltro, a norma del comma
2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste
dallarticolo 6 del presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche"
si intendono gli istituti di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti. Essi sono sede dellassolvimento
dellobbligo formativo nel sistema dellistruzione.
Articolo 2
(Attuazione progressiva)
1. Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti
dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a) nellanno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto lobbligo
di istruzione;
b) nellanno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a partire dallanno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17
anni.
2. I giovani che nellanno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni
possono volontariamente accedere ai servizi per limpiego competenti
per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto
e di tutoraggio.
3. Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti
dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
Articolo 3
(Adempimenti delle istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante,
lanagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dellamministrazione
scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica,
ai competenti servizi per limpiego decentrati, entro il 31
dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono
nellanno successivo il quindicesimo anno di età, con
lindicazione del percorso scolastico da essi seguito.
2. Allatto delle iscrizioni per lanno scolastico successivo,
le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti
allobbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dellitinerario
scolastico ovvero allinserimento nel sistema della formazione
professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero allaccesso
allapprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti
ai servizi per limpiego decentrati per gli adempimenti di
loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno
formulato alcuna scelta.
3. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente
ai servizi per limpiego decentrati i nominativi degli alunni
che, nel corso dellanno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto
il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema
della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di
frequentare listituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione
è fatta dallistituzione scolastica per la quale lalunno
ha ottenuto il passaggio.
4. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni
scolastiche comunicano ai servizi per limpiego i dati di coloro
che hanno frequentato listituto, unitamente a quelli definitivi
di cui al comma 3.
5. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per limpiego
e con lente locale competente le modalità di reciproca
collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo
e ai fini dellistituzione e della tenuta dellanagrafe
regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto lobbligo
scolastico, di cui allArticolo 68, comma 3 della legge 17
maggio 1999, n.144.
6. Attività educative finalizzate allassolvimento
dellobbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e
che sono parte di un contratto di lavoro diverso dallapprendistato
possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nellesercizio
della loro autonomia, anche dintesa con gli enti locali.
Articolo 4
(Iniziative formative e di orientamento per lassolvimento
dellobbligo di frequenza di attività formative)
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le
iniziative finalizzate al successo formativo, allorientamento
e al riorientamento, previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento
emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto
1999, n. 323 anche nelle classi successive alla prima. A tale fine
detti istituti coordinano o integrano la propria attività
con quella dei servizi per limpiego e degli enti locali nonché
degli altri servizi individuati dalle regioni.
Articolo 5
(Assolvimento dellobbligo nellapprendistato)
1. Lobbligo formativo è assolto allinterno del
percorso di apprendistato come disciplinato dallarticolo 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e
dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di
moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento,
di concerto col Ministero della pubblica istruzione, acquisito il
parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato -
città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e
contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonché
standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità
nazionale ai percorsi formativi.
Articolo 6
(Passaggio tra i sistemi)
1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema
della formazione professionale, nellesercizio dellapprendistato,
per effetto dellattività lavorativa o per autoformazione
costituiscono crediti per laccesso ai diversi anni dei corsi
di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite
commissioni istituite presso le singole istituzioni scolastiche
interessate o reti delle medesime istituzioni, composte da docenti
designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti
del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da
elenchi predisposti dallamministrazione regionale o, in caso
di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale
a norma dellarticolo 143, comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, dallamministrazione provinciale.
2. Tali commissioni, sulla base della documentazione presentata
dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano
le competenze acquisite ed individuano lanno di corso nel
quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito
certificato, che linteressato può utilizzare per liscrizione
anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto
il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline
e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende
accedere. Esso può contenere lindicazione della necessità
di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare
nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi
corsi di recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di
corso del sistema dellistruzione a quelli della formazione
professionale e dellapprendistato le istituzioni scolastiche
e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con
apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione
dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini
del passaggio dalluno allaltro sistema. Ai medesimi
fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere
e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei
percorsi formativi.
5. E fatto salvo il disposto dellarticolo 4, comma
6, del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
Articolo 7
(Percorsi integrati)
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di
cui allarticolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e
nel quadro della programmazione dellofferta formativa integrata
di cui allarticolo 138, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi
formativi integrati. Tali percorsi, che possono essere realizzati
in convenzione con agenzie di formazione professionale, devono essere
progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli
alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e
quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi
dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dellarticolo
8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria
superiore e una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dellarticolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione
secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella
formazione professionale;
Articolo 8
(Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi)
1. Lobbligo di frequenza di attività formative assolto
a norma dellarticolo 68, comma 2, della legge legge 17 maggio
1999, n.144, è attestato con apposita nota inserita nella
certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi
integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni
contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato dintesa
tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città
ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dellobbligo
formativo lattestazione è rilasciata secondo modelli
adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo
della certificazione rilasciata allatto dellassolvimento
dellobbligo scolastico a norma dellarticolo 9 del regolamento
emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per limpiego i nominativi
di coloro che hanno assolto allobbligo della frequenza dellobbligo
formativo nellambito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento
della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano
le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un
progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della
pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di cui
allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469,
ai fini di una piena attuazione dellobbligo di frequenza delle
attività formative.
Articolo 9
(Modalità di finanziamento)
1. Le risorse di cui allarticolo 68, comma 4, lett.b) della
legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo.
Il Ministero della pubblica istruzione, dintesa con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente
tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli
articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui allarticolo 68, comma 4, lettera a)
della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché delle
attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dintesa col Ministero
della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali
risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16
e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato
la scuola nellanno scolastico precedente.
|