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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1.
1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato
della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni
annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni
di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap
sensoriali.
2. L'intero incremento di cui al comma 1 e' destinato per il 55
per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli
istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi
da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei
docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si
sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli
adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per
cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati
ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse
di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento
dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli
istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione
e' autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilita'
per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap,
con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di
cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica
degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito
di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I
progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente
articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere
i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione
mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella
cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel
settore dell'integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di
cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente
destinate all'integrazione scolastica.
Articolo 2.
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli
anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni
per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001
e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni
per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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