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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in
particolare l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei
cicli dell'istruzione;
Visti l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
Considerato che, con effetto dal 1o settembre 2000, la disciplina
dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che,
a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo
8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione
delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;
Ritenuta l'opportunita', in attesa dell'approvazione degli strumenti
di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare
prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del
citato regolamento, al fine di assicurare continuita' e stabilita'
agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto
anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia,
di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 251
del 29 maggio 1998 e n. 179 del 19 luglio 1999;
Considerato, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti
che si rendano necessari per una piu' significativa e omogenea qualita'
dell'offerta formativa;
Ritenuto necessario assicurare alle scuole flessibilita' organizzativa
e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione
dei curricoli secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e
competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai
diversi ordini e gradi di scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente
nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e
sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del
citato regolamento;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;
Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
protocollo n. 0028926, in data 3 aprile 2000;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17
aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota n. 8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome
1. A decorrere dal 1o settembre 2000, e sino a quando non sara'
data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli
ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico
1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che
l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali
e' stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli
strumenti di flessibilita' organizzativa, didattica e di autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto
dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Articolo 2 - Obiettivi specifici di apprendimento
1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione
scolastica, puo' riorganizzare, in sede di elaborazione del piano
dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalita'
fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze
degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche,
anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica
valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono
tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento
al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione
adeguati al raggiungimento dei gradi piu' elevati dell'istruzione
ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Articolo 3 - Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni
scolastiche
1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui
all'articolo 1 e' pari all'85% del monte ore annuale delle singole
discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e
nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata
alle singole istituzioni scolastiche e' costituita dal restante
15% del monte ore annuale; tale quota potra' essere utilizzata o
per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare
compensazioni tra le discipline e attivita' di insegnamento previste
dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando
i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico
funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente
in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio e' realizzato utilizzando tutti gli
strumenti di flessibilita' organizzativa e didattica previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli
strumenti di flessibilita' di cui al comma 3, rilevate le diverse
esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi
individuali, la valorizzazione degli alunni piu' capaci e meritevoli
ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione,
e garantiscono efficaci azioni di continuita' e di orientamento
didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di
unita' di insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria non puo'
comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito
dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono
essere recuperate le residue frazioni di tempo.
Articolo 4 - Curricoli delle singole istituzioni scolastiche
1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti
e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica
nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificita' di cui ai commi
seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sara' data concreta
attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono confermati gli
orientamenti delle attivita' educative adottati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della
scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualita'
del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione
scolastica, valorizzando la flessibilita' didattico-organizzativa
gia' sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n. 70,
protocollo n. 639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalita'
atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti
da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad
8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di
fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario
ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta
formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono
adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi
decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati
a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico
1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di
ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi e' un progetto
sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi
sperimentali autonomi gia' autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione
di un indirizzo per il quale vi e' un progetto sperimentale coordinato.
Articolo 5 - Adempimenti delle scuole
1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti
uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione
le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine
di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la
predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2000
Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 276
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