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ARTICOLO 1 - Individuazione dei servizi
I servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti:
a) mense scolastiche;
b) assistenza agli alunni portatori di handicap;
c) attività di pre e post scuola;
d) accoglienza e sorveglianza degli alunni;
e) uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle
attività didattiche.
ARTICOLO 2 - Competenze e modalità di svolgimento
A) Mense scolastiche
Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche:
la comunicazione giornaliera allente obbligato del numero
e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità
organizzative concordate in sede locale;
la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio;
lordinaria vigilanza e lassistenza agli alunni
durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche
esigenze.
LEnte Locale provvederà alla preparazione e al trasporto
alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente
che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie
e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché
alle sotto elencate competenze:
a) ricevimento dei pasti;
b) predisposizione del refettorio;
c) preparazione dei tavoli per i pasti;
d) scodellamento e distribuzione dei pasti;
e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
f) lavaggio e riordino delle stoviglie;
g) gestione dei rifiuti.
Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente
funzionante nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune,
o da questo affidato a soggetti esterni, si precisa che le attività
di spettanza degli Enti Locali, di cui alla precedente elencazione
(dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte
dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni
nel quadro del presente accordo.
Gli oneri finanziari faranno carico allEnte Locale, secondo
le indicazioni specificate al successivo articolo 4.
Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche,
sono definite altresì le modalità e le responsabilità
per assicurare il rispetto della normativa vigente, i cui oneri
finanziari sono comunque sostenuti dallEnte Locale (prescrizioni
e procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri
adempimenti connessi).
B) Assistenza agli alunni disabili
Lattività di assistenza ai disabili, di competenza
della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle
scuole, nei limiti di quanto previsto dal Ccnl - comparto Scuola
- articolo 31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.
Restano invece nella competenza dellEnte Locale quei compiti
di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale
qualificato sia allinterno che allesterno allIstituzione
scolastica.
C) Attività pre e post scuola
LIstituzione scolastica, nellambito dei progetti relativi
allampliamento dellofferta formativa, può organizzare,
anche con il concorso di risorse che lente locale potrà
assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre
e post scuola "lunghe" con valenza educativa.
Ove sia lEnte Locale, nellambito dei servizi socio-educativi,
ad organizzare le attività di pre e post scuola, listituzione
scolastica assicura, in regime di convenzione, lapertura e
la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie,
utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al
successivo articolo 4.
D) Accoglienza e sorveglianza degli alunni
In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza
dellEnte Locale, nelle scuole materne ed elementari statali
lIstituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza
e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita
posticipata rispetto allorario dellattività didattica.
Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione
scolastica. LIstituzione Scolastica definisce, nel proprio
regolamento, le relative modalità.
E) Uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle
attività didattiche
Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della Scuola
e la necessaria autorizzazione dellEnte Locale, lapertura
delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione
dellattività didattica, favorirà lo sviluppo
di attività educative, culturali, sociali e civili, promosse
anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici
accordi tra lIstituzione scolastica e gli Enti interessati.
I relativi oneri saranno posti a carico dellEnte utilizzatore.
Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività
promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato,
in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia
dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni
locali, nellambito dei contenuti economici contemplati nel
successivo articolo 4.
Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nellambito
dellampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività
estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali metteranno
a disposizione, valutati i progetti presentati.
ARTICOLO 3 - Convenzioni locali
Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento
delle attività oggetto del presente protocollo dintesa,
le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali,
nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente
intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente
dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento,
e sarà indicato il numero di unità che sono necessarie
per leffettuazione degli stessi servizi.
ARTICOLO 4 - Individuazione dellentità delle risorse
LEnte Locale si impegna a trasferire allIstituzione
Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della
retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per
lesercizio da parte della scuola stessa delle attività
prestate nellambito dei servizi istituzionalmente di competenza
dellEnte Locale, sulla base delle disposizioni previste dal
Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola.
Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte le funzioni
istituzionalmente di competenza dellEnte Locale previste dal
presente accordo, individuate alle lettere a), c) ed e) dellarticolo
2, ammonta, a lire 1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto
a ogni unità di personale impegnato nello svolgimento dei
servizi e delle attività oggetto della convenzione locale.
Il fondo complessivo, come sopra calcolato, potrà anche essere
utilizzato per riconoscere le attività di supporto amministrativo
che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per leffettuazione
dei servizi convenzionati.
I trasferimenti delle risorse da parte dellEnte Locale saranno
effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro febbraio
2001 ed entro agosto 2001.
LEnte Locale potrà disporre, valutati i progetti presentati,
ulteriori specifici finanziamenti per lo svolgimento, da parte della
scuola, di altri progetti inerenti lampliamento quantitativo
e qualitativo dellofferta scolastica, realizzati per rispondere
ai bisogni del territorio.
ARTICOLO 5 - Rapporto di lavoro e relazioni sindacali
Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione
delle risorse finanziarie da trasferire allIstituzione scolastica.
Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo dellistituzione
scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni per lo svolgimento
delle attività definite nelle convenzioni locali. Tali attività
dovranno essere assunte, preventivamente, nel Pof della Scuola.
Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità
del personale interessato allo svolgimento delle attività
aggiuntive per lanno scolastico in corso, le forme di utilizzazione
dello stesso, nellambito dellorario di lavoro, e lattribuzione
dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula
della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico
e le Rsa/ Rsu, come previsto nel Ccnl/Ccni del Comparto Scuola.
ARTICOLO 6 - Continuità dei servizi e regola di salvaguardia
Nelle more della stipula delle convenzioni di cui al precedente
articolo 3, ove si siano avviate le procedure su cui ai precedenti
articoli 4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino
al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione
dei servizi già assicurati per lanno scolastico 1999/2000,
secondo le stesse modalità a suo tempo definite e concordate
tra la Scuola e gli Enti Locali.
Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione,
sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per il
periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della
convenzione, il trasferimento finanziario dellEnte Locale,
per leffettuazione dei servizi di sua competenza, sarà
effettuato sulla base delle somme individuate negli accordi relativi
allanno scolastico 1999/2000.
Eventuali condizioni di miglior favore per il personale impegnato
nei servizi, contenute in intese già sottoscritte per lanno
scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di
cui al precedente punto 5) e salvaguardate.
ARTICOLO 7 - Validità
Lefficacia del presente accordo è limitata allanno
scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti
a partire dal 1° settembre 2001.
Le parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al fine di verificare
gli effetti prodotti dal presente protocollo.
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