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ARTICOLO 1 - Organi dellIstituto
1.LIstituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero
della Pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto",
istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito
denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalità,
è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:
a)presidente;
b)Consiglio di amministrazione;
c)comitato tecnico scientifico;
d)collegio dei revisori.
ARTICOLO 2 - Presidente
1.Il Presidente rappresenta lIstituto; convoca e presiede
il Consiglio di amministrazione.
2.Il Presidente, nel rispetto delle priorità strategiche
individuate con la direttiva annuale del ministro della Pubblica
istruzione, adottata ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del
decreto legislativo, formula le proposte al Consiglio di amministrazione
ai fini dellapprovazione del programma annuale dellIstituto
e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
3.Il Presidente, inoltre, formula al Consiglio di amministrazione
la proposta per il conferimento dellincarico di direttore
a persona in possesso dei requisiti di cui allarticolo 4 del
presente regolamento.
ARTICOLO 3 - Consiglio di amministrazione
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti
competenze:
a) approva annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche
individuate con la direttiva annuale del ministro della Pubblica
istruzione, adottata ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del
decreto legislativo, il programma dellIstituto, comprensivo
anche dellindividuazione dei settori nei quali si realizzano
le attività di valutazione e dellindicazione delle
ricerche internazionali alle quali lIstituto partecipa;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dellIstituto
e le eventuali variazioni;
d) conferisce lincarico di direttore;
e) valuta lattività amministrativa del direttore anche
avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli
altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui allarticolo
5;
g) nomina i componenti del collegio dei revisori.
2. Ai fini di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d) e dellarticolo
6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 il Consiglio stabilisce
le modalità operative del controllo strategico. Sulla base
delle risultanze del controllo strategico il Consiglio: a)individua
le cause delleventuale mancata rispondenza dei risultati agli
obiettivi; b)delibera i necessari interventi correttivi; c)valuta
le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti
determinazioni.
3. Il Consiglio si riunisce per lapprovazione del programma
annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e relative variazioni,
nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì,
su convocazione del Presidente e ogni volta che ne sia richiesto
da tre componenti.
ARTICOLO 4 - Direttore
1. Lincarico di direttore è conferito con contratto
a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona
in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione
del lavoro e inerenti lattività dellistituto,
in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento
dellincarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni
comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione
determinati dal Consiglio di amministrazione, è responsabile
del funzionamento complessivo dellIstituto, dellattuazione
del programma, dellesecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta
gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano lIstituto
verso lesterno. Il direttore, tra laltro, nellesercizio
dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dellIstituto, il
bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione
dei progetti e delle attività previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni
strutturali dellIstituto e dei dipartimenti di ricerca previsti
dal regolamento dellIstituto; assegna il relativo personale
e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento
stesso;
d) stipula i contratti di prestazione dopera e di ricerca
necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma
sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
e) cura lapplicazione del regolamento;
f) valuta lattività dei dirigenti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione
senza diritto al voto. La sua partecipazione è esclusa quando
il consiglio ne valuta lattività.
4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito
nel contratto individuale di lavoro previa delibera del Consiglio
di amministrazione.
5. Lincarico è revocato dal Consiglio di amministrazione
nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione
e di risultati negativi dellattività amministrativa
e della gestione.
ARTICOLO 5 - Consulenza tecnico-scientifica
1. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione
per la predisposizione del programma e per la valutazione delle
attività scientifiche. Il Comitato fornisce, inoltre, i pareri
richiesti dal Consiglio di amministrazione, dal presidente del Consiglio
medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è
rinnovabile per un altro triennio.
2. Il comitato è composto da sette membri, scelti tra professori
universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione;
esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i
professori universitari.
3. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato tecnico-scientifico,
può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica,
individuali o collegiali, composti da non più di tre membri,
in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli
progetti e ad attività o gruppi di progetti e attività.
Essi restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio di
amministrazione.
ARTICOLO 6 - Verifiche di regolarità amministrativa e
contabile
1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile
da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 sono affidate a un collegio di tre revisori iscritti nel registro
dei revisori contabili, di quali due designati dal ministero della
Pubblica istruzione e uno dal ministero del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. I predetti ministeri designano
altresì ciascuno un supplente per leventuale sostituzione,
in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi
designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile
per un altro triennio.
ARTICOLO 7 - Autonomia regolamentare
1. Il Consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla
data del suo insediamento, il regolamento per lamministrazione,
la finanza e la contabilità di cui allarticolo 3, comma
6 del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata
al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche
del regolamento sono adottate con la medesima procedura.
2. Il regolamento disciplina tra laltro, le procedure contrattuali,
le forme di controllo interno, sullefficienza e sui risultati
di gestione complessiva dellIstituto e lamministrazione
del patrimonio.
ARTICOLO 8 - Dotazione organica di personale
1. Il personale dellIstituto è compreso, ai fini della
contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dellarticolo
15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. La dotazione organica del personale dellIstituto è
definita nella tabella A, allegata al presente regolamento.
ARTICOLO 9 - Reclutamento
1. Il reclutamento del personale dellistituto, a eccezione
del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate
dal Consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti
per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai
sensi dellarticolo 8, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati
titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dellIstituto,
con particolare riferimento, per il personale specialistico e di
ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa,
delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie,
nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica
del settore dellistruzione. Sono altresì valutate le
esperienze di ricerche effettuate nellambito dei progetti
coerenti con lattività dellIstituto a carattere
nazionale e internazionale.
3. La Commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro
membri esterni allIstituto, dotati delle necessarie competenze
amministrative o scientifiche è presieduta da un professore
universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca,
da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è
richiesto come titolo daccesso la laurea, da un funzionario
con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal
Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 10 - Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. Listituto, oltre al personale di cui allarticolo
8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti
dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero
non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico,
specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente
dallamministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola
o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università,
da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni
e dagli Enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di
durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti,
non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono
rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni.
Essi decorrono dallinizio dellanno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti
sulla base dei titoli posseduti: la concreta disciplina delle selezioni
è dettata dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione
di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori
ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio distituto.
ARTICOLO 11 - Contratti di prestazione dopera e contratti
di ricerca
1. Nellesercizio delle ordinarie attività istituzionali,
lIstituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle
proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate
esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio,
dellapporto di esperti, con contratti di prestazione dopera
e contratti di ricerca.
2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei
criteri generali previsti dal Consiglio di amministrazione, previa
procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di
una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da
esercitare, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali
e professionali con particolare riferimento alla formazione e alla
provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti
ai compiti da svolgere.
3. LIstituto assicura adeguate forme di pubblicazione dei
contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per
la presentazione delle domande.
ARTICOLO 12 - Patrimonio e risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) reddito del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme
per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi
ai componenti degli organi a norma dellarticolo 3, comma 4,
del decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività
programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al
precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del ministero
della Pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attività, comprese
convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali
o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e
obiettivi.
ARTICOLO 13 - Associazioni con enti di ricerca e conferimento
di incarichi. Convenzioni per specifici progetti
1. LIstituto, per la realizzazione dei fini istituzionali
e per lattuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche
con essi connesse, può associare alla propria attività
enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti
e gli obblighi reciproci, la durata della associazione e le sue
finalità, lutilizzo del personale dellIstituto
e degli enti, la diffusione e leventuale commercializzazione
dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici
tra lIstituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal Consiglio
di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato
tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni
dellassociazione con altri enti o del conferimento dellincarico
e i criteri di scelta dellente di ricerca.
2. LIstituto, per le finalità di cui al comma 1, può
conferire a enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori
attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può
partecipare a consorzi di ricerca scientifica.
3. LIstituto può stipulare inoltre, per la realizzazione
di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni
ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, avvalendosi
del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle
convenzioni stesse. Lonere relativo al trattamento economico
è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle
convenzioni.
ARTICOLO 14 - Vigilanza
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi,
insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una
relazione annuale sullattività svolta dallistituto,
sono trasmessi al ministero della Pubblica istruzione, per lapprovazione
ai fini dellesercizio della vigilanza di cui allarticolo
1 del decreto legislativo, nonché al ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, a norma dellarticolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439 e dellarticolo 13, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
ARTICOLO 15 - Norme finali e transitorie
1. LIstituto si avvale anche dei servizi dellamministrazione
della Pubblica amministrazione e delle specifiche professionalità
degli ispettori tecnici dipendenti dal ministero della Pubblica
istruzione, a norma dellarticolo 1, comma 5 del decreto legislativo.
Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali
di ricerca educativa (Irre), a norma dellarticolo 76, comma
1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Tutto il personale in posizione di comando presso lIstituto
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
ivi compreso quello comandato allesito della selezione concorsuale
per titoli di cui al Dd del 25 novembre 1998, è confermato
a domanda fino allespletamento dei concorsi previsti dal comma
4.
3. È, inoltre, confermato il personale utilizzato presso
lIstituto nellanno scolastico 1999-2000 ai sensi dellarticolo
453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle successive
norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio
di amministrazione dellistituto, sulla base dei criteri stabiliti
dal consiglio medesimo e nel rispetto dellarticolo 3, comma
2, lettera c) del decreto legislativo, sono indette le procedure
di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna
qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure
selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici,
fermo restando quanto previsto dallarticolo 9, comma 3. Per
il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione
della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita
durante il servizio prestato presso lo stesso ente: in caso di parità
di punteggio è data preferenza al predetto personale.
5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui allarticolo
7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili
e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite
le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro
europeo delleducazione restano in carica fino allinsediamento
rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del collegio
dei revisori dellistituto, che deve intervenire nei quarantacinque
giorni successivi allentrata in vigore del presente regolamento.
Il segretario del Centro europeo delleducazione resta in carico
fino allassunzione dellincarico da parte del direttore
dellIstituto, che deve avvenire entro trenta giorni dallapprovazione
della deliberazione del Consiglio di amministrazione con cui sono
individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico.
Tale deliberazione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione
entro sessanta giorni dal suo insediamento.
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