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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto
1999, n. 323;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie
locali nella seduta del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di
frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta',
con riferimento alle attivita' di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo,
puo' essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione
e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attivita' formative di cui al comma 2, lettera a), per
quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente
a quanto previsto per le attivita' formative di cui alla lettera
c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n.
196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle
esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione
del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati
allo svolgimento delle attivita' oggetto di formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in
cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilita'
di frequenza delle attivita' formative di cui alle lettere a) e
b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del
predetto articolo 68, si consegue con le modalita' previste dall'articolo
6 del presente regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche"
si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie
e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento
delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute.
Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema
dell'istruzione.
Articolo 2 - Attuazione progressiva
1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti
dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di
istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono
volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per
territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto
e di tutoraggio.
3. Il presente decreto si applica altresi' nei confronti dei minori
stranieri presenti nel territorio dello Stato.
Articolo 3 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione,
promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di
informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche,
in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre
di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno
successivo, il quindicesimo anno di eta', al fine di facilitare
la scelta del canale piu' idoneo tra quelli di cui all'articolo
1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora gia' funzionanti,
l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica,
ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre
di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno
successivo il quindicesimo anno di eta', con l'indicazione del percorso
scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo,
le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti
all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario
scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale
anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato
e comunicano entro quindici giorni i relativi esiti ai servizi per
l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente
ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresi', tempestivamente
ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che,
nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio
ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione
professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto
prima del 15 marzo. Analoga comunicazione e' fatta dall'istituzione
scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni
scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro
che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi
di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego
e con l'ente locale competente le modalita' di reciproca collaborazione
ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini
dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti
che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo
68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Articolo 4 - Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento
dell'obbligo di frequenza di attivita' formative
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le
iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e
al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento
dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle
dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti
coordinano o integrano la propria attivita' con quella dei servizi
per l'impiego e degli enti locali, nonche' degli altri servizi individuati
dalle regioni.
2. Attivita' di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo
formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di
un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere
programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
Articolo 5 - Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato
1. L'obbligo formativo e' assolto all'interno del percorso di apprendistato
come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi,
attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata
di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento,
di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito
il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,
vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo
svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonche' standard formativi
minimi necessari ad assicurare omogeneita' nazionale ai percorsi
formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Articolo 6 - Passaggio tra i sistemi
1. Le conoscenze, competenze e abilita' acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per
effetto dell'attivita' lavorativa o per autoformazione costituiscono
crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria
superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite,
all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilita' di
variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare,
presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle
medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati
dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo
del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti
dall'ammmistrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni
in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione
provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli
interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le
competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi
possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato,
che l'interessato puo' utilizzare per l'iscrizione anche presso
altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto
il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline
e attivita' caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere.
Esso puo' contenere l'indicazione della necessita' di eventuali
integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo
anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi
di recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di
corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale
e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di
formazione professionale possono determinare, con apposite intese,
i criteri e le modalita' per la valutazione dei crediti formativi
ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno
all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province
autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire
ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Articolo 7 - Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di
cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e
nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata
di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi
formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione
con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei,
pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare
le capacita' di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra
il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi
dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo
8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione
secondaria superiore e una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione
secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella
formazione professionale.
Articolo 8 - Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra
sistemi informativi
1. L'obbligo di frequenza di attivita' formative assolto a norma
dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate
in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni
sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli
approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni citta' ed autonomie locali. In tutti gli
altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione
e' rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura,
che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo
9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999,
n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi
di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo
formativo nell'ambito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento
della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano
le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale concordano le modalita' e i tempi per realizzare un progressivo
raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica
istruzione ed il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di
una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attivita' formative.
Articolo 9 - Modalita' di finanziamento
1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge
17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative
di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali
risorse per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli
3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonche' delle attivita'
previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica
istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le
regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti
in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno
scolastico precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 16
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