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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato e l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recante disposizioni
concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione
delle classi e la determinazione degli organici del personale della
scuola;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo
di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, concernente
la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, relativo alle
disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri
per la determinazione degli organici del personale della scuola
per l'anno scolastico 1999/2000;
Preso atto di quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto con
il quale, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, sono state
definite, in via permanente, le modalita' per la determinazione
degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e
degli educandati femminili dello Stato, nonche' delle istituzioni
convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed, in particolare l'art.
11, comma 9, con il quale e' stato previsto, tra l'altro, la riconduzione
ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della
scuola media in misura corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti
nell'anno scolastico 1998/1999;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104, relativo alla
determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica
dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso
A077) nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino
dei cicli dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessita' di definire, per l'anno scolastico 1999/2000,
le dotazioni organiche dell'istruzione secondaria di secondo grado
in conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento dell'obbligo
di istruzione, nonche', per l'anno scolastico 2000/2001 quelle di
tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti disposizioni
di contenimento della spesa pubblica per il personale;
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto
collettivo nazionale del comparto scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati espressi, entrambi, nelle
sedute del 27 luglio 2000;
Ritenuto di dover recepire le osservazioni formulate dagli organismi
parlamentari, nel contesto dei pareri favorevoli espressi, relativamente
a:
la necessita' di consentire maggiori opportunita' di ricorrere a
quanto disciplinato dall'art. 3 del decreto, concernente la dotazione
perequativa, nonche' l'esigenza di prevedere, anche nella fase di
adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i
necessari adeguamenti delle dotazioni organiche dell'istruzione
secondaria superiore a seguito dell'eventuale incremento degli alunni,
non solo di quelli soggetti all'obbligo di istruzione nell'anno
scolastico 2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscrittisi nell'anno
scolastico precedente, per effetto della relativa legge, intendono
proseguire i corsi di studio;
l'esigenza di estendere, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002,
l'adozione dell'organico funzionale di istituto a tutte le istituzioni
scolastiche dell'istruzione secondaria;
l'opportunita' di disciplinare con maggiore flessibilita' rispetto
ai criteri generali, la gestione di specifiche situazioni, mediante
il rinvio alla valutazione locale, delle peculiarita' rilevate nei
vari contesti provinciali;
Rilevato inoltre che:
la condizione posta in merito alla necessita' di riconsiderare la
situazione delle realta' provinciali medio-piccole, per le quali
viene prospettata la maggiore difficolta' a sopportare riduzioni
rispetto a province di maggiori dimensioni, cosi' come l'osservazione
relativa alla necessita' che pur in presenza del calo demografico
nella scuola elementare non vi sia un indiscriminato e generalizzato
decremento delle relative dotazioni anche nelle province nelle quali,
in controtendenza, si sia registrato un incremento degli alunni,
sono disciplinate mediante l'applicazione congiunta di quanto previsto
dall'art. 5 del decreto, nonche' dalle ulteriori modifiche apportate
allo stesso decreto, a seguito delle osservazioni formulate dalle
commissioni parlamentari competenti;
la costituzione di classi con alunni in situazione di handicap risulta
gia' disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.141,
con il quale sono stati previsti criteri e parametri che consentono,
previa valutazione dei competenti organi a livello di istituto e
di ufficio scolastico provinciale, l'istituzione di classi con numero
di alunni adeguato alle peculiarita' delle situazioni rilevate;
l'osservazione di prevedere, nell'istruzione secondaria superiore,
la costituzione di classi categoricamente non eccedenti i venticinque
alunni puo' essere accolta compatibilmente con le risorse assegnate
a ciascuna provincia;
Decreta:
Articolo 1 - Consistenza dotazioni provinciali
1.1. Con le allegate tabelle A, B, C e D e' stabilita la consistenza
degli organici provinciali del personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado prevista per l'anno scolastico 2000/2001, tenuto
conto delle prevedibili cessazione dal servizio, in conformita'
ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento della
rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole
ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i
decreti ministeriali emanati in attuazione delle leggi finanziarie
enunciate in preambolo.
Articolo 2 - Organico sede
2.1. Entro il limite dell'organico complessivo previsto dalle tabelle
di cui all'Articolo 1, i provveditori agli studi determinano le
dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine
e grado, in relazione alla necessita' di personale corrispondente
al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione
per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo
all'attivita' formativa, per anno di corso e indirizzo di studi
e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli
organici funzionali della scuola materna e dell'istruzione elementare
contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale
6 agosto 1999, n. 200, e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale
15 marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme
le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso
decreto n. 178/1997, nonche' le modalita' contemplate dal decreto
ministeriale 3 aprile 2000, n. 105, con il quale, nella prospettiva
dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene
disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni
scolastiche di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale
6 aprile 2000, n. 154.
2.2. Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'Articolo 40
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sara' disciplinata, con effetto
dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale
nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo
e secondo grado.
Articolo 3 - Dotazione perequativa
3.1. Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono,
per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le
esigenze indicate all'articolo 2, una dotazione organica determinata
a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio
economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti
finalita':
a) diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento
ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto
nel piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola
materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore
settimanali;
b) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
c) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione
educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche
alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica
degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media,
nonche' delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria,
di cui all'Articolo 2 commi 3 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.
Articolo 4 - Dotazione organica di sostegno
4.1. La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno
per l'integrazione degli alunni portatori di handicap e' confermata,
per l'anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali
indicate, per lo stesso anno, nella tabella "D2/99", allegata
al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. I provveditori agli
studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in
relazione agli organici provinciali previsti.
Articolo 5 - Compensazioni delle dotazioni organiche
5.1. I provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite
dell'organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche
di uno o piu' gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa
delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle
rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare
riguardo al carattere prioritario delle finalita' indicate alla
lettera b) dell'Articolo 3.
5.2. Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate
al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessita'
di garantire il tempo scuola conseguente all'entita' della popolazione
scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi possono,
con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico
di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali
indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.
Articolo 6 - Gestione della situazione di fatto
6.1. Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 5.2 e
particolarmente in riferimento all'istruzione secondaria superiore
per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all'elevamento
dell'obbligo di istruzione, i provveditori agli studi dispongono
i necessari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento dell'organico
di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze
accertate.
6.2. In presenza di particolari situazioni, caratterizzate da specifiche
esigenze organizzative e didattiche, al fine della istituzione di
ulteriori posti, ritenuti strettamente necessari, possono essere
adottati criteri di maggiore flessibilita' rispetto ai principi
generali contenuti nel presente provvedimento ed ai criteri e parametri
per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto ministeriale
24 luglio 1998, n. 331.
6.3. Qualora non previste nella definizione dell'organico di diritto,
l'istituzione di ulteriori classi dell'istruzione secondaria con
non piu' di venticinque alunni puo' essere prevista a condizione
che cio' non comporti l'attivazione di posti in eccedenza rispetto
alle risorse assegnate a ciascuna provincia.
6.4. Nella fase contemplata dal presente articolo i provveditori
agli studi possono disporre l'eventuale istituzione di un numero
limitato di attivita' di cui all'articolo 3, esclusivamente a fronte
dell'esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l'attivazione
e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, alla utilizzazione
di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
Articolo 7 - Scuole di lingua slovena
7.1. Con propri decreti i provveditori agli studi di Gorizia e Trieste
definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua
slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province
di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni
organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e la registrazione, ai sensi dell'Articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Roma, 10 agosto 2000
Il Ministro: De Mauro
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 285
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