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LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che dispone che questa Conferenza promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze
e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visti i capi III e IV, del titolo IV, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica
e di formazione professionale;
Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone,
per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani
e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema
di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione
e della formazione tecnica superiore;
Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento
dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza
nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/C.U.);
Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della
formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza il
9 luglio 1998 (repertorio atti n. 43/C.U);
Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 4
aprile 2000 (repertorio atti n. 255/C.U.) sullo schema del regolamento
di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
l'istruzione e la formazione tecnica superiore;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 2 marzo 2000 (repertorio
atti n. 222/C.U.) relativo alla valutazione e certificazione dei
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai
progetti pilota 1998/1999;
Visto lo schema di accordo, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, trasmesso dal Ministro della pubblica istruzione
il 4 agosto 2000;
Considerato che il 6 settembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti
delle regioni hanno avanzato proposte di modifica al testo dello
schema di accordo in oggetto, che sono state condivise dai rappresentanti
dell'ANCI e dell'UPI e accolte dai rappresentanti delle amministrazioni
centrali, e che lo stesso e' stato ritrasmesso il 7 settembre nella
stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane;
Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane
Ritenuto opportuno avviare la programmazione dei percorsi dell'IFTS
2000-2001 sulla base degli atti citati in premessa e dei risultati
del monitoraggio dei progetti pilota, avviati negli anni 1998-1999;
Considerata la necessita' di concordare le linee guida relative
alla fase di programmazione per gli anni 2000-2001, in attesa della
compiuta messa a regime del nuovo sistema;
Convengono di effettuare la programmazione dei piani regionali dei
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e delle
relative misure di sistema, secondo l'unito documento tecnico ed
i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente
accordo;
di definire un unico piano di ripartizione delle risorse necessarie
a finanziare la realizzazione degli interventi previsti dai piani
regionali per i percorsi dell'IFTS degli esercizi finanziari 2000-2001;
di individuare il 15 novembre 2000, quale prima data di presentazione
dei suddetti piani ed il 15 febbraio 2001 quale data successiva.
Roma, 14 settembre 2000
Il presidente Loiero
Il segretario della Conferenza Stato-regioni Carpani
Il segretario della Conferenza Stato-citta'ed autonomie locali Magliozzi
DOCUMENTO TECNICO
Programmazione dei percorsi IFTS per l'anno 2000-2001 e delle relative
misure di sistema
1. La programmazione a livello nazionale
1. La fase 2000-2001 persegue l'obiettivo di avviare la messa a
regime del sistema dell'IFTS, istituito con l'art.69 della legge
17 maggio 1999 n.144 con particolare riferimento a quanto previsto
nel relativo regolamento applicativo in corso di perfezionamento.
2.Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente,
il processo di concertazione istituzionale con le Regioni e gli
Enti locali nonché la partecipazione delle Parti sociali
si realizzano sulla base dei risultati della sperimentazione 1998/99/00,
secondo i criteri generali definiti dal Comitato nazionale e dai
Comitati regionali per l'IFTS nei rispettivi ambiti di riferimento.
3. Al fine di sviluppare un sistema nazionale, riconoscibile in
ambito internazionale, sono incentivati progetti concordati tra
le Regioni per il raggiungimento di obiettivi comuni.
4. I percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 sono programmati in modo da
rispondere agli standard di percorso e di competenza richiamati
nella nota operativa per la progettazione (all. A).
5. Ai percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 possono accedere anche coloro
che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,
secondo le procedure di accreditamento contenute nella citata nota
operativa, applicate sperimentalmente nell'anno medesimo.
6. Ai fini della selezione degli aspiranti alla partecipazione
dei percorsi, i relativi bandi devono essere definiti secondo i
criteri generali determinati dal Comitato nazionale e gli eventuali
ulteriori criteri individuati dai Comitati regionali per l'IFTS.
7. Per la valutazione e la certificazione dei percorsi dell'IFTS,
si applica quanto previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza
Unificata il 2 marzo 2000, pubblicato sulla G. U. del 12 luglio
2000.
8. Per la classificazione e la comparabilità internazionale
degli esiti della formazione, sono adottati i riferimenti agli indicatori
internazionali e ai sistemi di classificazione contenuti nella predetta
nota operativa.
9. Il Comitato nazionale dell'IFTS promuove azioni di sistema che
hanno lo scopo di sostenere l'impegno delle Regioni e degli Enti
locali, con particolare riferimento a:
l'attivazione, presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per
l'innovazione e la Ricerca Educativa, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL
e dell'ISTAT, della banca dati relativa al sistema dell'istruzione
e formazione tecnica superiore, in modo da assicurare l'integrazione
con i sistemi informativi delle Regioni;
il monitoraggio e la valutazione in modo integrato con le attività
svolte dalle Regioni;
l'individuazione e la circolazione di buone prassi
la formazione integrata dei formatori e degli altri operatori coinvolti;
1.2. L'individuazione delle figure professionali
1.2.1. I1 processo di individuazione delle figure professionali
va effettuato dalle Regioni sulla base di alcuni elementi fondamentali,
quali:
a - le linee strategiche in tema di occupazione, lavoro, investimenti
individuate nel Piano Nazionale per l'occupazione, nel Documento
di programmazione economico-finanziaria e nella programmazione di
Agenda 2000;
b - le aree del mercato del lavoro a livello sovranazionale, nazionale,
regionale e locale - rilevanti dal punto di vista del fabbisogno
di professionalità emergente nel breve e medio periodo;
c - i risultati delle indagini sui fabbisogni formativi, a partire
da quelle condotte dagli organismi costituiti dalle parti sociali;
d - le indicazioni provenienti dalla precedente sperimentazione
dell'IFTS, in relazione all'individuazione delle figure professionali
(campi privilegiati e tipologie di professionalità), comunque
reperibili con riferimento ad esperienze pregresse;
e - le linee della programmazione 2000-2001 - elaborate dalle Regioni
-contenenti indicazioni circa i campi formativi e le figure professionali;
f - i processi di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione
e gli obiettivi individuati nel piano straordinario per la formazione
dei pubblici dipendenti.
1.2.2. Allo scopo di avviare la definizione degli standard minimi
delle competenze, il Comitato nazionale dell'IFTS costituisce i
comitati di settore, ai quali partecipano esperti in rappresentanza
dei soggetti coinvolti, a partire dalle associazioni datoriali e
dalle rappresentanze sindacali di settore.
1.2.3. A livello regionale compete, altresì, l'individuazione
delle specificità dei relativi profili professionali e l'eventuale
implementazione degli standard formativi minimi.
2. Il percorso di programmazione a livello regionale
2.1 Le Regioni perseguono l'integrazione dei diversi sistemi di
istruzione e formazione e realizzano il confronto con le parti sociali
avvalendosi dei Comitati regionali per l'IFTS - costituiti con proprio
atto - che possono essere collocati anche all'interno di altri organismi
concertativi. I Comitati regionali svolgono funzioni consultive
e propositive inerenti il sistema dell'IFTS.
2.2. L'efficacia della programmazione regionale è correlata
all'effettivo funzionamento dei Comitati per l'IFTS che le Regioni
organizzano secondo criteri che ne assicurino la migliore operatività.
Il numero dei componenti va determinato assicurando la rappresentanza,
oltreché delle Regioni stesse e delle autonomie locali, dell'amministrazione
decentrata del Ministero della P.I. con la presenza del responsabile
dell'ufficio scolastico ubicato nel capoluogo di regione, del coordinamento
regionale delle università, delle parti sociali maggiormente
rappresentative a livello regionale. La funzione di componente del
Comitato regionale è incompatibile con quella di partecipante,
a qualunque titolo, alla progettazione e realizzazione dei progetti
dell'IFTS.
2.3. Le Regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati regionali
per l'IFTS e con i supporti ritenuti opportuni - le linee della
programmazione regionale, tenendo conto delle indicazioni degli
Enti locali e dei primi elementi conoscitivi delle esperienze in
corso. Le linee medesime comprendono anche le azioni di sistema
considerate prioritarie che sono indicate al punto 2.4.
2.4. In un quadro nazionale di coerenza degli obiettivi di sviluppo
e di piena attuazione delle politiche attive del lavoro nonché
di pari opportunità su tutto il territorio, le Regioni e
gli Enti locali si impegnano a promuovere le seguenti azioni di
sistema:
a) migliorare la qualità dell'offerta formativa soprattutto
nelle aree in cui è carente, con particolare riferimento
all'ambito della piccola e media impresa innovativa, dei servizi
e della pubblica amministrazione.
b) monitorare i risultati dei percorsi dell'IFTS in termini di
occupazione;
c) rafforzare, gli interventi finalizzati a:
il miglioramento delle capacità di concertazione e la programmazione
a livello locale;
l'attivazione di interventi di formazione delle figure coinvolte
nelle attività, anche con modalità innovative, ivi
compresa la formazione a distanza;
ulteriori misure indicate nell'allegato A, punto 10, con l'obiettivo
di realizzare la più efficace
personalizzazione dei medesimi e l'accompagnamento al lavoro.
2.5. Tutti i progetti dei percorsi dell'IFTS sono oggetto di bandi
emanati dalle Regioni o dagli Enti locali delegati secondo l'unito
schema di disciplinare (allegato B).
2.6. I progetti presentati sono selezionati da apposite commissioni
costituite dalle Regioni secondo i criteri deliberati dalla Giunta
regionale anche su indicazione dei Comitati regionali per PIFTS,
con particolare riferimento alle priorità della programmazione
regionale.
2.7. Nell'atto di costituzione delle commissioni sono resi noti
i criteri stabiliti dai Comitati regionali dell'IFTS per la loro
composizione. Non possono far parte delle commissioni soggetti che
partecipano, a qualsiasi titolo, alla progettazione e realizzazione
di percorsi dell'IFTS.
2.8. Alla scheda di presentazione dei piani regionali (allegato
C) vanno acclusi i formulari dei relativi progetti approvati secondo
lo schema contenuto nell'allegato D. I piani regionali sono considerati
ricevibili solo se acquisiti per via telematica nei tempi e secondo
le modalità di cui al presente punto, all'indirizzo che verrà
successivamente comunicato dal M. P. L; sono considerati ammissibili
solo se corredati dalla relativa delibera adottata formalmente dalla
Giunta regionale, che stabilisce la misura delle risorse finanziarie
messe a disposizione. Sono considerati inammissibili i piani redatti
senza la previa indicazione dei criteri di selezione dei progetti.
3. Definizione dei piani regionali e del piano nazionale
3.1. Le Regioni si impegnano ad indicare, oltre alle risorse messe
a disposizione dalle Amministrazioni centrali per l'IFTS, risorse
aggiuntive, anche utilizzando quelle provenienti dai programmi del
Fondo Sociale Europeo, in misura non inferiore al 30% del costo
complessivo dei piani approvati. Gli enti locali possono concorrere
con risorse proprie all'ampliamento delle disponibilità finanziarie
a base della programmazione regionale, oltre ad altri soggetti pubblici
e privati.
3.2. Il piano nazionale è definito sulla base dei piani
regionali, dopo la verifica dei requisiti di ricevibilità
ed ammissibilità di cui al punto 2.8. e della quota di finanziamento
regionale di cui al punto 3.1.
3.3. Per la programmazione 2000/2001, il Ministero della P. I.
mette a disposizione le seguenti
risorse:
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