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A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Art. 1 - Disposizioni relative al personale della scuola
1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
possono essere disposte in piu' fasi, anche successivamente al 31
agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla
data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal
comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale
incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva
in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a
tale fine disponibili dal 1o settembre 2000, nel corso dell'anno
scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre
2000 e raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001. I docenti
nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale
o supplenza temporanea, fino al termine delle attivita' didattiche
sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano
confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro
a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano
variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1o settembre 2000, da coprire mediante
concorso per titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni
in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data
successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative
ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre
e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria
e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale
n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza
ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede
dal 1o settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle
assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno
scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1
e 2 e' valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il
grado di scuola e la classe di concorso per cui e' stata conseguita
l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001,
in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo
e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle attivita' didattiche, e' confermato provvisoriamente il personale
che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza
annuale o temporanea sino al termine delle attivita' didattiche.
Per le eventuali ulteriori disponibilita' il dirigente scolastico
conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle
graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti
viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano
efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente
assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre
ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n.
124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo
e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso,
quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via
provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione
in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea
fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico
2000-2001, e' confermato all'atto della nomina da parte del provveditore
agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento
delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale
di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate,
per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi
tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali,
nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno
trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti
locali.
6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno
maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro
il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza
del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n.
33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n.
25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma e' inserito
a domanda previo superamento della sessione riservata di esami,
nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime
in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed
esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione
di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno,
valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento
della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore
di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso
delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione,
nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali,
nonche' le relative modalita' di svolgimento. Con il medesimo decreto
vengono determinati i criteri e le modalita' di costituzione delle
commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia
di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato
di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono
inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione
del personale di cui al comma 6-bis.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il
periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in
ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella
quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se
il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e'
durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono
assegnati con priorita' ad una sede disponibile da loro scelta".
7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "un anno scolastico"
sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal
caso il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con
priorita' ad un sede disponibile di sua scelta".
Art. 2 - Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia
scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000
1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo
1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto
l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli
previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali
dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla
data del 1o settembre 2000, con attribuzione nominale della sede
di titolarita' a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo
la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni
scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature
informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie
didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato
supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere
previsto dalla presente disposizione valutato in lire 69,5 miliardi
per l'anno 2000, lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180
miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici
definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare
la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero
della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle accademie
di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli
enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire
3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato
ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in
misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza
in ambito nazionale, nonche' agli enti finanziatori obbligati alla
manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno
2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione
senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di
parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso
d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti,
sono individuati i parametri per la definizione della dotazione
finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e'
stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle
istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari
a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento
nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione
ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento
amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede
di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio
riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione
ordinaria.
La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base
del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici
e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica
istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti".
Art. 2-bis - (Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie).
- 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative
al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla
attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma
6, della stessa legge.
Art. 3 - (Entrata in vigore).
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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