In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge
n. 196 del 24 giugno 1997, come modificato dalla legge n. 236 del
2 agosto 1999, per quanto riguarda la partecipazione degli apprendisti
alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni
contributive concesse per i contratti di apprendistato, l'esperienza
dei progetti sperimentali ha messo in luce la necessita' di specificare
quanto segue:
a) l'apprendista e' tenuto a partecipare, per l'intera durata,
alle iniziative di formazione esterna offerte formalmente all'impresa
da parte dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze
sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili
unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate;
b) per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16,
comma 2 citato e quindi usufruire delle agevolazioni contributive,
l'apprendista che si sia assentato dalle attvita' formative e' tenuto
a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste
fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente
prevista; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di
recupero, e' necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato
ad attivita' di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente
previste.
Per agevolare la partecipazione alle attivita' formative e' opportuno
che le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale
presso le quali dovranno essere svolte le attivita' di formazione
esterna concordino il relativo calendario con gli apprendisti e
i tutori aziendali prima dell'inizio degli interventi formativi.
Roma, 9 novembre 2000
Il dirigente generale: Vittore
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