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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma i della legge 23 dicembre 1998, n. 443,
Visto il decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nelladunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno
1999;
Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della Carriera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del
28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dellInterno;
ADOTTA
il seguente decreto
Art. 1 - (Beneficiari)
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale
o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito
annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente a trenta
milioni di lire.
2 Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere
al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo
alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà
genitoriale.
4. Le scuole comunicano al Comune le richieste degli studenti in
possesso dei requisiti al fini dell'attivazione dei benefici di
cui al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari
seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1 dei decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297
Art. 2 - (Criteri per la determinazione della situazione economica
equivalente)
1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente
è determinata con riferimento al nucleo familiare composto
dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da
quelli considerati a suo carico al fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente dei nucleo familiare si
ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare
quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza
di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dal datori di lavoro o da enti
previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:-
a) lire 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda mi abitazioni
in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo
o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato
a lire 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano
altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri
comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in
cui il canone di locazione è corrisposto a società
le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo
familiare;
b) lire 1.000.000 per il secondo figlio, lire 1.500.000 per il terzo
figlio e lire 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo,
ove i figli siano a carico del richiedente;
c) lire 2.000.000 per ciascun ulteriore componente dei nucleo familiare
che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata
a 3.000.000 nel caso si tratti di invalide totale;
d) lire 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b)
per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104 o con invalidità
superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori
dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità
che determini impossibilità di produrre reddito.
4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del
nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge
4 gennaio 1968, n.15, resa su modello conforme all'allegato B.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che,
nel caso di corresponsione dei benefici., si applica l'articolo
4, comma 2, dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia
di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni
dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art 3 - (Ripartizione dei fondi tra le Regioni)
1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite
tra le Regioni mi ragione della percentuale di famiglie con reddito
netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi
dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1)
e A (2).
2.Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle Regioni all'atto
della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero
dell'interno.
3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione,
singole Regioni., allo scopo di rendere quanto più possibile
rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative
del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno
di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal
piano regionale di riparto.
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto,
a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite
a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero
dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione
residente in età scolare considerati a livello regionale
secondo gli ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono
comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle
Regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla
base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei
Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato
al sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964,
n. 719.
Art. 4 - (Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi
per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento
iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo
1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per
l'anno 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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