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ARTICOLO 1 - Beneficiari.
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono allobbligo
scolastico e che appartengono a nuclei familiari il cui reddito
annuo, determinato a norma dellarticolo 2, sia equivalente
a trenta milioni di lire.
Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere
al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo
alle condizioni di cui al comma 1.
Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà
genitoriale.
Le scuole comunicano al Comune le richieste degli studenti in possesso
dei requisiti ai fini dellattivazione dei benefici di cui
al presente decreto.
Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita
ad applicarsi larticolo 156, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
ARTICOLO 2 - Criteri per la determinazione della situazione
economica equivalente.
La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente
è determinata con riferimento al nucleo familiare composto
dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da
quelli considerati a suo carico ai fini Irpef.
La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene
sommando:
tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare
quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza
di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dallultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti
previdenziali;
il reddito delle attività finanziarie.
Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:
lire 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni
in locazione e non possegga altri immobili adibiti a uso abitativo
o residenziale nel Comune di residenza; tale importo è elevato
a lire 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano
altri immobili adibiti a uso abitativo o residenziale in altri Comuni;
non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone
di locazione è corrisposto a società le cui quote
sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
lire 1.000.000 per il secondo figlio, lire 1.500.000 per il terzo
figlio e lire 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo,
ove i figli siano a carico del richiedente;
lire 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare
che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata
a 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;
lire 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per
ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dellarticolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità
superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori
dellalunno versi nella stessa situazione di handicap o di
invalidità che determini impossibilità di produrre
reddito.
Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo
familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio
1968, n. 15, resa su modello conforme allallegato B.
Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che,
nel caso di corresponsione dei benefici, si applica larticolo
4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia
di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni
dettate dalle leggi regionali a norma dellarticolo 27, comma
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
ARTICOLO 3 - Ripartizione dei fondi tra le Regioni.
Le somme oggetto dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo
27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite
tra le Regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito
netto fino a 30 milioni rilevata dallIstat sulla base dellanalisi
dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A(1)
e A(2).
Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle Regioni allatto
della trasmissione dei piani di riparto ai Comuni e al ministero
dellInterno.
In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione,
singole Regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile
rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative
del presente decreto, possono richiedere allamministrazione
dellInterno di rimettere direttamente ai Comuni le quote loro
assegnate dal piano regionale di riparto.
Ove le Regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto,
a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite
a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai Comuni dal ministero
dellInterno sulla base degli indici di degrado e della popolazione
residente in età scolare considerati a livello regionale
secondo gli ultimi dati disponibili.
Ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono
comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle
Regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla
base di legge nazionale o regionale.
Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico del ministero
della Pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi
dellarticolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964,
n. 719.
ARTICOLO 4 - Disposizione finanziaria.
Allonere derivante dal presente decreto, pari a lire 200
miliardi per lanno 1999, si provvede mediante lutilizzo
dello stanziamento iscritto nellunità previsionale
di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del
ministero dellInterno per lanno 1999.
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