| IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerato che, in relazione alla totale gratuità dei libri
di testo nella scuola elementare prevista dall'articolo 156, primo
comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria nella scuola elementare
è già fissato mediante individuazione del prezzo massimo
dei singoli volumi destinati alle letture, al sussidiario, alla
religione ed alla lingua straniera;
Udito il Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi
al libro di testo istituito con decreto ministeriale n. 168 del
27 maggio 1993, integrato con i decreti ministeriali numeri 76,
131, 54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998
e dell'8 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso in data 28 settembre 1999;
Udito il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli
atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
20 settembre 1999;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi
dei Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'1 1 ottobre
1999;
Sentiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del
30 novembre 1999 e del 2 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. 7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articolo 17, comma
3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA il seguente regolamento:
Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione
del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri
per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.
Articolo 1
1. Sono approvate le norme e avvertenze tecniche per la compilazione
dei libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001, contenute nell'allegato A), che
forma parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione
del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria
per le discipline di ciascun anno di corso della istruzione secondaria
di primo grado si fa riferimento alla media dei prezzi della dotazione
libraria complessiva riferita a ciascun anno praticati in base ai
listini applicati nell'anno scolastico precedente.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione
del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria
per le discipline del primo anno di corso della scuola secondaria
superiore si fa riferimento al 60% della media dei prezzi della
dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso
praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.
3. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nelle prime
classi potranno essere compensati con diminuzioni equivalenti rispetto
al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe,
nella scuola secondaria di primo grado o della classe successiva
nella scuola secondaria superiore.
4. Il collegio dei docenti può deliberare, per ciascun anno
di corso, motivati incrementi della spesa, che devono essere approvati
dal consiglio di istituto.
5. Sulla base dei criteri di cui al presente articolo si provvede
a determinare, per ciascun anno dei corsi di scuola media e, per
la scuola secondaria superiore, per il primo anno di ciascuno degli
indirizzi di studio in cui essa si articola, il prezzo massimo complessivo
della dotazione libraria necessaria, da assumere quale limite all'interno
del quale i docenti debbono operare le proprie scelte tenendo conto,
in ogni caso, dell'eventuale limite inferiore di spesa complessiva
sul quale si sono attestate le scelte effettuate per ogni classe
nell'anno scolastico precedente. I relativi provvedimenti sono adottati,
in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e, a decorrere dallentrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 [ 5], dagli organi di vertice di gestione amministrativa.
Articolo 3
1. Per quanto riguarda la scuola elementare sono confermate le
norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 300 del 23 gennaio
1986, n. 578 del 31 dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988
e ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 25 marzo 1994
e 31 maggio 1995, salva la possibilità di realizzare i testi
in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate, ciascuna
afferente a momenti significativi del curricolo, mantenendo comunque
ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato
di cui al predetti decreti. Per la determinazione del prezzo dei
libri di testo nella scuola elementare e per i successivi aggiornamenti
seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1999. Le determinazioni
relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
Articolo 4
1. Al termine di ogni biennio, con decreto dei Ministro della pubblica
istruzione da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di attuazione
delle disposizioni in materia di criteri per la determinazione del
prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno della scuola dell'obbligo, si provvede alle eventuali
modifiche dei criteri stessi.
Articolo 5
1. Ai fini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'articolo 4,
le singole istituzioni scolastiche forniscono annualmente all'amministrazione
della pubblica istruzione, anche su supporto informatico, i dati
riguardanti la spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria
da ogni classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi
dei primi due anni di corso della scuola secondaria superiore.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
ALLEGATO
Norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo
da utilizzare nella scuola dell'obbligo.
1. Le presenti norme e avvertenze tecniche si inseriscono nel quadro
della progressiva attuazione della riforma generale degli ordinamenti
degli studi. Esse sono periodicamente sottoposte a verifica valutazione
al fine di correlarne le indicazioni a significativi processi di
trasformazione dei sistema scolastico e degli impianti curriculari.
A tal fine l'amministrazione si avvale dell'apposito comitato istituito
con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993 che sarà
periodicamente convocato per il monitoraggio e la verifica del processo
della loro attuazione.
2. Il libro di testo nelle scuole dell'obbligo costituisce uno
degli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi
generali e specifici dettati dagli ordinamenti dei diversi gradi
di scuola e, per l'anno iniziale della scuola secondaria superiore,
dei diversi indirizzi di studio; esso risponde alle finalità
di sostenere e rafforzare la qualità d processi di apprendimento.
3. Il libro di testo, che non può prescindere dall'avere
una dimensione di formazione europea, deve sviluppare i contenuti
fondamentali delle singole discipline con attenzione a renderne
comprensibili nessi interni e i collegamenti indispensabili con
altre discipline; deve inoltre recare l'indicazione delle fonti
alle quali è possibile attinge per ulteriori approfondimenti.
4. Il libro di testo può essere integrato e arricchito,
oltre che altri libri e pubblicazioni, da strumenti informatici
e multimediali, uso individuale o collettivo, contenenti testo ed
immagini riproduci bili a stampa, utilizzabili, anche dal punto
di vista informatico per la costruzione di percorsi tematici personalizzati,
nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore e sulla
riproduzione immagini.
5. Le biblioteche scolastiche devono essere arricchite con apposi
strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale
al fine di consentire ampi approfondimenti degli ambiti disciplinari.
6. In rapporto alla diversificazione di percorsi didattici prevista
dalle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica e organizzativa,
si renderà necessario l'uso di strumenti facilmente componi
ed integrabili: in tale contesto anche il libro dovrà diventare
uno strumento duttile ed adattabile alle varie esigenze. A tal fine,
il libro testo, in particolare con riferimento all'istruzione secondaria,
può essere realizzato in sezioni a se stanti, ciascuna afferente
a momenti significativi e sufficientemente autonomi della disciplina
o dell'ambito disciplinare, in modo di consentire acquisti anche
singoli, dilazioni selezioni della spesa. Il libro di testo realizzato
in sezioni rispetta caratteristiche di cui al comma 3.
7. In rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare
o a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di
scuola il libro di testo può essere sostituito dall'adozione
di idonei strumenti alternativi.
8. Il libro nel suo complesso deve essere presentato con indicazioni
che ne chiariscano l'impostazione, le scansioni, la metodologia
e i collegamenti con altri strumenti didattici. Il linguaggio impiegato
dovrà essere coerente con l'età e le competenze ad
essa corrispondenti. Sarà opportuno corredare il libro o
ciascuna sezione di un glossario che dia il significato delle parole
di uso meno frequente utilizzate nel testo. Nel libro di testo o
in ciascuna delle sezioni che lo compongono devono essere riportati
i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione del materiale
didattico ivi contenuto e l'indicazione degli obiettivi di apprendimento
perseguiti dal testo nonché criteri per la verifica del sapere
e del saper fare correlati ai suddetti obietti
9. Il libro di testo o le sezioni che lo compongono possono essere
aggiornati in caso di obiettive necessità determinate da
sostanzi innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta,
eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni.
Le nuove edizioni del libro di testo debbono recare l'indicazione
puntuale delle modifiche resesi necessarie.
10. Per la parte tipografica si raccomanda:
a) che le immagini siano strettamente funzionali al testo ed
eventualmente possano essere inserite con utilizzo di materiale
cartaceo
diverso da quello utilizzato per la parte testuale;
b) che, ove possibile, sia utilizzato materiale cartaceo di costo
contenuto;
e) che i caratteri a stampa siano scelti con la finalità
di rendere il più possibile agevole la lettura in relazione
anche alle diverse età degli alunni.
11. Il risultato dei controlli di qualità ai quali le case
editrici, nell'esercizio della libertà di impresa, sottopongono
i loro prodotti, sono riportati all'interno del prodotto con indicazione
dell'organismo che li ha rilasciati.
12. I libri di testo che si suddividono in volumi destinati ai diversi
anni di corso, in adozione nell'anno scolastico 1999/2000, devono
essere confermati fino ad esaurimento del corso. Per gli anni scolastici
2000-2001 e 2001-2002 nelle prime classi possono anche essere confermati
in adozione o adottati testi già in adozione nella scuola.
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