|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Sentite, in data 1o giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
reso in data 18 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1 - Organi dell'Istituto
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto",
istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito
denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita',
e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
Art. 2 - Presidente
1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il
consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate
con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione,
adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo,
formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione
del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli
indirizzi generali della gestione.
3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione
la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 3 - Consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti
competenze:
a) approva annualmente, nel rispetto delle priorita' strategiche
individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica
istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione
dei settori nei quali si realizzano le attivita' di valutazione
e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto
partecipa;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto
e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore;
e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche avvalendosi
dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli
altri organismi di consulenza tecnicoscientifica di cui all'articolo
5;
g) nomina i componenti del collegio dei revisori.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce
le modalita' operative del controllo strategico.
Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati
agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando
le conseguenti determinazioni.
3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale
e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni,
nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione
del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Art. 4 - Direttore
1. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato
di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche
competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti
l'attivita' dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione
del Consiglio di amministrazione. Esso puo' essere conferito ai
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla
pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale
in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento
fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione
determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del
funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma,
dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione,
compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore,
tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio
di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni, per la piu' efficace attuazione dei progetti
e delle attivita' previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni
strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti
dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina
i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari
per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base
dei criteri fissati nel regolamento;
e) cura l'applicazione del regolamento;
f) valuta l'attivita' dei dirigenti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione
senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il
Consiglio ne valuta l'attivita'.
4. Il trattamento economico spettante al direttore e' stabilito
nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio
di amministrazione.
5. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione nei
casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione
e di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.
Art. 5 - Consulenza tecnico-scientifica
1 . Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione
per la predisposizione del programma e per la valutazione delle
attivita' scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri
richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio
medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed e' rinnovabile
per un altro triennio.
2. Il Comitato e' composto da sette membri, scelti tra professori
universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione;
esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i
professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico,
puo' istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica,
individuali o collegiali, composti da non piu' di tre membri, in
relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli
progetti e ad attivita' o gruppi di progetti ed attivita'. Essi
restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.
Art. 6 - Verifiche di regolarita' amministrativa e contabile
1. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile da effettuarsi
a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate
ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica
istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I predetti ministeri designano altresi'
ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza,
dei componenti effettivi del collegio da essi designati.
Il collegio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro
triennio.
Art. 7 - Autonomia regolamentare
1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla
data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di cui all'articolo 3, comma 6, del
decreto legislativo, la cui adozione e' subordinata al rispetto
della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento
sono adottate con la medesima procedura.
2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali,
le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di
gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
Art. 8 - Dotazione organica di personale
1. Il personale dell'Istituto e' compreso, ai fini della contrattazione
collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 15 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita
nella tabella A, allegata al presente regolamento.
Art. 9 - Reclutamento
1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del
direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
secondo concrete modalita' di accesso e procedure individuate dal
consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti
per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai
sensi dell'articolo 8, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze
professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare
riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie
e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative,
delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonche' alla conoscenza
della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione.
Sono altresi' valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito
dei progetti coerenti con l'attivita' dell'Istituto a carattere
nazionale e internazionale.
3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro
membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze
amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario
qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato
amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia
amminitrativa per le qualifiche per le quali e' richiesto come titolo
d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale
negli altri casi, e' nominata dal consiglio di amministrazione.
Art. 10 - Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, puo' avvalersi
con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilita'
di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale
amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o
collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica
istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato,
dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della
ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di
durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti,
non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili
prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono
dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli
aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina
delle selezioni e' dettata dal consiglio di amministrazione con
apposita delibarazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento
fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
Art. 11 - Contratti di prestazione d'opera e contratti di
ricerca
1. Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto
puo' avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio,
e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si puo'
far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti,
con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.
2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base
dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione,
previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso
di una adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare,
desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali
con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza
da qualificati settori del lavoro strettamenti inerenti ai compiti
da svolgere.
3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti
che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione
delle domande.
Art. 12 - Patrimonio e risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme
per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi
ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attivita'
programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al
precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attivita', comprese convenzioni
con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali,
per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
Art. 13 - Associazioni con enti di ricerca e conferimento
di incarichi.
Convenzioni per specifici progetti 1. L'Istituto, per la realizzazione
dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento
di ricerche con essi connesse, puo' associare alla propria attivita'
enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti
e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalita',
l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione
e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni
disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti
di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con
motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione
con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di
scelta dell'ente di ricerca.
2. L'Istituto, per le finalita' di cui al comma 1, puo' conferire
ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti
ai progetti, incarichi per studi e ricerche e puo' partecipare a
consorzi di ricerca scientifica.
3. L'Istituto puo' stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici
progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici
e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale
individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse.
L'onere relativo al trattamento economico e' posto a carico dei
progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.
Art. 14 - Vigilanza
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi,
insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto, sono trasmessi
al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini
dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo, nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439,
e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 15 - Norme finali e transitorie
1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione
della pubblica istruzione e delle specifiche professionalita' degli
ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione,
a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso
opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali
di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale
per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998,
e' confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti
dal comma 4.
3. E', inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto
nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali
che hanno disciplinato la materia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio
di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti
dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di
primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica
i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive
nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui
ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza
relativa agli ambiti di attivita' acquisita durante il servizio
prestato presso lo stesso ente; in caso di parita' di punteggio
e' data preferenza al predetto personale.
5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo
7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili
e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite
le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro
europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento
rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio
dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica
fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto,
che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione
del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri
per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve
essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta
giorni dal suo insediamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardiasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 122, foglio n. 9
Tabella A (prevista dall'art. 8, comma 2)
Dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione:
diretto: una unita';
personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unita';
personale amministrativo: ventidue unita'.

|