PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998
Autorizzazione n. 3/1998 al trattamento dei
dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.
IL GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1,
della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
Rilevato che tali dati possono essere
trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge
che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e
le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità,
pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n.
675/1996);
Constatato che i soggetti pubblici possono
avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di
dati sensibili iniziati prima dell' 8 maggio 1997 possono essere proseguiti
fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente
le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa
Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135);
Considerato che i soggetti privati e gli enti
pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di
questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati, e che occorre
quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle
autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto dell'autorizzazione n.
2/1997;
Considerato che il Garante può rilasciare le
autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con
provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti
(art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata
il 28 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli
organismi di tipo associativo e delle fondazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino
al 30 settembre 1998;
Rilevato che è all'esame del Parlamento il
disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31luglio 1999 del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che,
entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il
completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in
attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
Ritenuto opportuno rilasciare una nuova
autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di semplificazione degli
adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da
impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;
Considerata l'opportunità che anche le nuove
autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in
una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e
correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari
sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme
restando alcune garanzie per gli interessati;
Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una
nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto
dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorità;
Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la
nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della
diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la
disciplina di questi aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini
dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e
sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità che sia garantito,
anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle
persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale,
principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
Considerato che un numero elevato di
trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo
associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto
collettivo, ove esistenti, e che è pertanto necessario che tali trattamenti
formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7,
della legge n. 675/1996; Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui
all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni,
fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le
prescrizioni di seguito indicate:
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta:
a) alle associazioni anche non riconosciute,
ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i partiti e i
movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati,
le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di
volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti
sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o
ad un contratto collettivo;
b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni
altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di
personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS);
c) alle cooperative sociali e alle società di
mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15
aprile 1886, n. 3818.
L'autorizzazione è rilasciata altresì agli
istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento
dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni
strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L'autorizzazione è rilasciata per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in
particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche,
sindacali, sportive o agonistiche ai tipo non professionistico, di istruzione
anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di
formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e
delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili,
nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
La presente autorizzazione è rilasciata,
altresì, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da
parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango
pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale
finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati
sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di
elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione
amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso
organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di
riviste, bollettini e simili.
Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro
per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di
beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai
medesimi organismi e persone giuridiche. I soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di
lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente
indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con
particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari,
sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni
comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di
sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve
porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa
menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le
persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto
nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono
trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità
predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.
2) Interessati ai quali i dati si
riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati
sensibili attinenti:
a) agli associati, ai soci e, se strettamente
indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai
relativi familiari e conviventi;
b) agli aderenti, ai sostenitori o
sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di
adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il
diverso organismo;
c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali
o onorifiche;
d) ai beneficiari, agli assistiti e ai
fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso
organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o
all'atto costitutivo, ove esistenti;
e) agli studenti iscritti o che hanno
presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si
tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
f) ai lavoratori dipendenti degli associati e
dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni
necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi
anche aziendali.
3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce
l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279.
Il trattamento può avere per oggetto gli
altri dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale.
Il trattamento può riguardare i dati e le
operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o,
comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dai
contratti collettivi o dalla normativa comunitaria.
A tal fine, anche mediante controlli
periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non
eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per
quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.
4) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli
articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve
essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei
dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al
punto 1).
Restano inoltre fermi gli obblighi di
acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato
medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n.
675/1996.
5) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero
per adempiere agli obblighi ivi menzionati.
Le verifiche di cui al punto 3) devono
riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto
all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra
l'interessato e l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso
organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di
servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto
all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso organismo.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, e
ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli
scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre
prescrizioni sopraindicate.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o
che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente
provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione
richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali
non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme
di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono
divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.
Restano inoltre ferme le norme volte a
prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a
decorrere dal 1° ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999.
La presente autorizzazione sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30
settembre 1998
Il presidente: Rodota'
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del
1/10/1998