La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e
la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia
e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo stato, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2. Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3. Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini
di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i
propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5 Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da :
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte
nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni
e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, e indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e
dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni scritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori.
Art. 7. Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni le province autonome, gli enti
locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrano attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
delle loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui l'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
Art. 8. Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è
aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le
erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla
normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da
almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla
disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la
deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e
integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini
del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro
il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino a un massimo di lire
100 milioni".
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e
dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 598, del come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28/12/82, n. 954.
Art. 10. Norme regionali e delle provincie autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo
sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le provincie autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori
in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di proprietà nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art.11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o
da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e
delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due
esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei
servizi messi a disposizione dal Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti all'attività
di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e
gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
per gli affari sociali, il fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art.13. Limiti di applicabilità
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di
volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento
alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge
15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per
il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12
e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutatate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992, 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante l'utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che
una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle
spese di funzionamento e dall'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali
presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizio a disposizione delle organizzazione di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenere a qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazione
di ristrutturamento di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356
del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del
presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella gazzetta ufficiale.
Art. 16. Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data dalla sua stessa
entrata in vigore.
Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, infine, il
seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per
consentire ai lavoratori che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora
la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente
con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli