DPR 27 marzo 1992
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31/3/92 - Serie Generale
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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza
sanitaria per l'anno 1992;
Visto il comma 1 della
richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da
assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sulla base dei
limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la deliberazione
del CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, le priorità degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria
ed al rischio anestesiologico anche utilizzando con vincolo di destinazione le
risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale;
Visto l'art. 22
dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i
medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;
Visto il documento
tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14
gennaio 1992;
Visto il parere espresso
dal Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1992;
Ritenuto che, nelle more
della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli
di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
la Conferenza Stato-regioni in data 7 tebbraio 1992 ha definito l'intesa sul
livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;
Ritenuto che le spese in
conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli
stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli
stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle
correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui
all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, ne; 833, nella misura che sara
determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le riforme
istituzionali e gli affari regionali;
decreta:
E' approvato il seguente
atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.
Articolo 1
Il livello assistenziale
di emergenza sanitaria
1. Ai sensi del comma 1
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di
emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il
territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni
di cui agli articoli successivi.
Articolo 2
Il sistema di emergenza
sanitaria
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attività di urgenza e
di emergenza sanitaria articolate su:
a) il sistema di allarme
sanitario;
b) il sistema di
accettazione e di emergenza sanitaria.
Articolo 3
Il sistema di allarme
sanitario
1.11 sistema di allarme
sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero
unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono
tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa
garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di
riferimento.
2. Le centrali operative
della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle
altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di
standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del
traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.
3. L'attivazione della
centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza
sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unità sanitarie locali
nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento
automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118".
4. Le centrali operative
sono organizzate, di norma su base provinciale. In ogni caso nelle aree
metropolitaneX dove possono all'occorrenza sussistere più centrali operative, è
necessario assicurare il coordinamento tra di esse.
5. Le centrali operative
assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di
soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria
del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio
sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.
6.11 dimensionamento e i
contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del
documento approvato dalla Conferenza Statoregioni in data 14 gennaio 1992, che
viene allegato al presente atto.
Articolo 4
Competenze e
responsabilità nelle centrali operative
1. La responsabilità
medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente,
anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto
corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza
ed operante nella medesima area dell'emergenza.
2. La centrale operativa
è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico
adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste
devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente
anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza
ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22
dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i
medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41.
La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico
professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico
responsabile della centrale operativa.
Articolo 5
Disciplina delle attività
1. Gli interventi di
emergenza sono classificati con appositi codici. ll Ministro della sanità, con
proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficia/e della Repubblica, stabilisce criteri
e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni
necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati.
2. L'attività di soccorso
sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. ll
Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso
ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
3. Ai fini dell'attività
di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e
private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno
schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del
Ministro della sanità.
Articolo 6
Il sistema di
accettazione e di emergenza sanitaria
1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza
sanitaria assicura:
a) il servizio di pronto
soccorso;
b) il dipartimento di
emergenza.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di
pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.
Articolo 7
Le funzioni di pronto
soccorso
1. L'ospedale sede di
pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici
di urgenza compatibili con le specialità di cui e dotato, almeno il primo
accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli
interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il
trasporto protetto.
2. La responsabilità
delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità di cui è
dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non
inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con
documentata esperienza nel settore.
Articolo 8
Le funzioni del
dipartimento di emergenza
1.il dipartimento di
emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità
operative specialistiche di cui è dotato l'ospe dale, oltre alle funzioni di
pronto soccorso, anche:
a) interventi
diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici
e pediatrici;
b) osservazione breve,
assistenza cardiologica e rianimatoria.
2. Al dipartimento di
emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di
immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornalie re .
3. La responsabilità
delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative
specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente,
anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o
rianimatore, con documentata esperienza nel settore .
Articolo 9
Le funzioni regionali
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario
regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la
ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle
indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanità, in
data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei
servizi che compongono il sistema stesso.
Il provvedimento di cui
al comma precedente determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri
di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di
posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le
dotazioni di posti letto per I'assistenza subintensiva da attribu re a e s
ngole un ta opelative
Articolo 10
Prestazioni dal personale
infermieristico
1. Il personale
infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può
essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi,
nonché a svolgere le altre attivita e manovre atte a salvaguardare le funzioni
vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.
Articolo 11
Onere del trasporto di
emergenza
1. Gli oneri delle
prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario
nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta
il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio
sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinaata da
accertal11entl effettuati al pronto soccorso.
Articolo 12
Attuazione
1. All'attuazione di
quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.
2. Le spese in conto
capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come
priorità agli stanziamenti di cui all art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre
quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di
cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà
determinata al sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n 412.
3. Entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, la Conferenza Stato regioni verifica le iniziative assunte. Lo
stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e
provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di
attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano
attuato, in tutto o in parte la Conferenza Stato-regioni approva uno schema
tipo di accordo di programma, che, sottoscritto daí Ministro delía sanità e dal
Presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse
finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei
servizi. L'accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica,
su richiesta delía regione e provincia autonoma.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.