Decreto legislativo sulla disclipina Tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), approvato il
14 novembre 1997 dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega recata
dall'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
SEZIONE
I
Modifiche
alla discliplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e
di imposta sul valore aggiunto
ARTICOLO
1
Qualificazione
degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o
principale di attività.
1.Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo
87, il comma 4 sono sostituiti dai seguenti:
«4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base
alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si
applica in ogni caso agli enti non residenti».
ARTICOLO
2
Occasionali
raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di
attività
1.Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Non concorrono in ogni caso
alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito
dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi».
2.Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, beneficiano
altresì dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dell’esclusione da
ogni tributo.
3.Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo
108, comma 3 lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa
considerarsi occasionale.
ARTICOLO
3
Determinazione
dei redditi e contabilità separata
1.All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non
commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Per l’attività commerciale
esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità
separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o
il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Gli enti soggetti alle
disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di
tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per
la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi
enti».
ARTICOLO
4
Regime
forfettario di determinazione del reddito
1.Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo
109 è inserito il seguente: «Articolo 109-bis (Regime forfettario degli enti
non commerciali) 1. Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54,55,56,e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000. coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2.Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare
dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di
servizi.
3.Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4.L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a
quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è
effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed a effetto dall’inizio del
periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5.Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni».
ARTICOLO
5
Enti di
tipo associativo
1.All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Per le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considerano commerciali
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi
similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le
predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente ai
soci in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul
lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non
eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
a)divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b)obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c)disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d)obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell’assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
2.Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le
parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»; nello
stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b)dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: «Per le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considera commerciale la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari,
sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a)divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b)obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c)disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d)obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell’assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.».
3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il
proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), e
ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
ARTICOLO
6
Perdita
della qualifica di ente non commerciale
1.Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo
111, è inserito il seguente «Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di
ente non commerciale) - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente
perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2.Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a)prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b)prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c)prevalenza dai redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d)prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
2.Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario
di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili».
2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo il quarto
comma, è inserito il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica
di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto».
ARTICOLO
7
Enti
non commerciali non residenti
1.All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio
dello Stato, nel comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite
dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo
109».
ARTICOLO
8
Scritture
contabili degli enti non commerciali
1.Nell’articolo 20 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli
enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario,
gli enti non commerciali devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuno degli eventi indicati nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del
comma 1 dell’articolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire
30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a
lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo
18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662».
ARTICOLO
9
Agevolazioni
temporanee per il trasferimentodi beni patrimoniali
1.Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a
favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30
settembre 1998, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle
rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la
tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a
condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia
a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di
affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti
in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto
pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del ministro
delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni
tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta
sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito
d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente,
del 5 per cento e del 10 per cento.
2.L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell’articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il
30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile
medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui
gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di
acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende
il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa
indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3.Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE
II
Disposizioni
riguardantile organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO
10
Organizzazioni
non lucrativedi utilità sociale
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali
e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)
a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente
connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «Onlus».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie
nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o
partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6,
ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando fra i
beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri
soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4. Sono istituzionali le attività statutarie svolte:
a) nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza,
della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico
storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le attività di promozione della
cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici specifici
da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
b) svolte nei confronti dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 per il perseguimento
di esclusive finalità di solidarietà sociale.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti
civili anche se svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3,
nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a
condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori
elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento
delle spese complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o
collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro
qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai
numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci,
associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai
loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21
giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche, limitatamente alle Onlus aventi un numero di
dipendenti inferiore a quello che comporta l’obbligo della rappresentanza
sindacale aziendale.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si
applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e
della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non
governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
ministero dell’Interno, sono considerate Onlus limitatamente all’esercizio
delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le
scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e
i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.
ARTICOLO
11
Anagrafe
delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1.Ai fini dell’organizzazione di un’apposita anagrafe
unica delle Onlus i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività
previste all’articolo 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito
modello approvato con decreto del ministro delle Finanze. La predetta
comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già
svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve
essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita
della qualifica di Onlus.
2.L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria
per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3.Con uno o più decreti del ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i casi di
decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e
ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.
ARTICOLO
12
Agevolazioni
ai fini delle imposte sui redditi
1.Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo
111-bis. introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto
il seguente: «Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a
eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività
commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale.
2.Proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile».
ARTICOLO
13
Erogazioni
liberali
1.Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus)»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole «Per gli oneri di cui lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le
seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis)»;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera
c-quinquies), sono aggiunte le seguenti: «c-sexies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle Onlus;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi».
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole «oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis»;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri
sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole «oneri
indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole «oneri indicati
alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis sono sostituite»
dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma
1 dell’articolo 13-bis»;
2.Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale
eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente a enti o
istituzioni pubbliche e alle Onlus, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3.I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa
diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle
Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo
specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la
produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di
cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole
cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria,
in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti
il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente
decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno
del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo
degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del ministro
delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui
subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
5.La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis,
comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all’articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera
c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all’articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal
comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
ARTICOLO
14
Disposizioni
relative all’imposta sul valore aggiunto
1.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione
dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non
sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole «solidarietà sociale»,
sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus),»;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte
le seguenti: «e alle Onlus»;
2) nel numero 15), dopo le parole «effettuate da imprese autorizzate» sono
aggiunte le seguenti: «e da Onlus»;
3) nel numero 19), dopo le parole «società di mutuo soccorso con personalità
giuridica» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;
4) nel numero 20), dopo le parole «rese da istituti o scuole riconosciute da
pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole «o da enti aventi finalità di assistenza
sociale» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali,
nel secondo comma, le parole «di cui all’articolo 20» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».
ARTICOLO
15
Certificazione
dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1.Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus,
limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non
sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta
o scontrino fiscale.
ARTICOLO
16
Disposizioni
in materia di ritenute alla fonte
1.Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti
pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a
titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati.
ARTICOLO
17
Esenzioni
dall’imposta di bollo
1.Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri
esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto
il seguente: «Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus)».
ARTICOLO
18
Esenzioni
dalle tasse sulle concessioni governative
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: «Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli
atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative».
ARTICOLO19
Esenzioni
dall’imposta sulle successioni e nazioni
1.Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non
soggetti all’imposta, dopo le parole «altre finalità di pubblica utilità» sono
aggiunte le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus)».
ARTICOLO
20
Esenzione dall’imposta sull’incremento di valore degli
immobili e della relativa imposta sostitutiva
1.Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento
di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi
di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole «pubblica
utilità», sono aggiunte le seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus)».
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli
immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è
dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
ARTICOLO
21
Esenzioni
in materia di tributi locali
1.I Comuni, le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono deliberare nei confronti dell’Onlus la riduzione o l’esenzione del
pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
ARTICOLO
22
Agevolazioni
in materia di imposta di registro
1.Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto
il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla
nota II-quater: lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è
aggiunta la seguente: «II-quater) A condizione che la Onlus dichiari nell’atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attività e che realizzi l’effettivo utilizzo entro 2 anni dall’acquisto. In
caso dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria
nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti
costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale: lire 250.000.».
ARTICOLO
23
Esenzioni
dall’imposta sugli spettacoli
1.L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus
nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1,
lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia
data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio
accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro delle
Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio
delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
ARTICOLO
24
Agevolazioni
per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto legge
19 ottobre 1938, n. 1933, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazionea promuovere lotterie, dopo le
parole «enti morali,» sono aggiunte le seguenti: «organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le
parole «enti morali,» è aggiunta la seguente: «Onlus,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di
beneficenza, dopo le parole «enti morali,» è aggiunta la seguente: «Onlus,».
ARTICOLO
25
Disposizioni
in materia discritture contabili eobblighi formali delleorganizzazioni
nonlucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito il seguente: «Articolo
20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a
pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18;
nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora
la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice
civile.
3. I soggetti che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non
abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100
milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1,
comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera
a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei
modi di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1), lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono tenere il rendiconto nei
termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro
dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si
applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma
1, lettera a).
ARTICOLO
26
Norma
di rinvio
1.Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le
disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di
cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
ARTICOLO
27
Abuso
della denominazione diorganizzazione nonlucrativa di utilità sociale
1.L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle
Onlus.
ARTICOLO
28
Sanzioni
e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1.Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus,
che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei
requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all’articolo 11, comma 4;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni,
2.Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54,
primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova
il domicilio fiscale della Onlus.
3.I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle
organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal
presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli
interessi maturati.
ARTICOLO
29
Titoli
di solidarietà
1.Per l’emissione di titoli da denominarsi «di
solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento
determinato con decreto del ministro del Tesoro, di concerto con il ministro
delle Finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano
destinati a finanziamento delle Onlus.
2.Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati
all’emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli
massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l’attuazione del presente articolo.
ARTICOLO
30
Entrata
in vigore
1.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
il 1º gennaio 1998