622 Rivelazione di segreto professionale

 

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,

o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza

giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito

se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno

o con la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).

 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

 

Concorso con altri reati: favoreggiamento personale

 

1. ll reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall'art.

622 cod. pen., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta

al fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità a

suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui

all'art. 378 cod. pen. - nella specie del concorso formale di reati -

data la diversa oggettività dei due reati ed attesa la strumentalità

della rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento.

 

Sez. VI, sent. n. 8635 del 24-09-1996

 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

 

L'elemento distintivo significante tra il reato previsto dall'art. 622

cod. pen., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di

rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 cod. pen. - la cui

differenza pure è possibile cogliere in base alla diversità della "ratio"

incriminatrice (tutela della libertà del singolo per l'art. 622 cod. pen.

e tutela della Pubblica Amministrazione per l'art. 326 cod. pen.), della

qualificazione giuridica (reato, rispettivamente, di danno ovvero di

pericolo) e delle condizioni di perseguibilità (a querela ovvero d'ufficio)

- è essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui è interdetta la

divulgazione: il quale, nell'ipotesi dell'art. 326 cod. pen., deve riguardare

notizie "di ufficio", quelle, cioè, concernenti un atto o un fatto della

Pubblica Amministrazione in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni

legislativa, giudiziaria o amministrativa "stricto iure"; mentre, nell'i

potesi dell'art. 622 cod. pen., deve essere riferito a notizie apprese

"per ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati

e delle quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo "status"

professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare

la riservatezza.

 

Sez. VI, sent. n. 8635 del 24-09-1996