622
Rivelazione di segreto professionale
Chiunque,
avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,
o della
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza
giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito
se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno
o con
la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
Concorso
con altri reati: favoreggiamento personale
1. ll
reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall'art.
622
cod. pen., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta
al fine
di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità a
suo
carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui
all'art.
378 cod. pen. - nella specie del concorso formale di reati -
data la
diversa oggettività dei due reati ed attesa la strumentalità
della
rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento.
Sez.
VI, sent. n. 8635 del 24-09-1996
Rivelazione
ed utilizzazione di segreti di ufficio
L'elemento
distintivo significante tra il reato previsto dall'art. 622
cod.
pen., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di
rivelazione
di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 cod. pen. - la cui
differenza
pure è possibile cogliere in base alla diversità della "ratio"
incriminatrice
(tutela della libertà del singolo per l'art. 622 cod. pen.
e
tutela della Pubblica Amministrazione per l'art. 326 cod. pen.), della
qualificazione
giuridica (reato, rispettivamente, di danno ovvero di
pericolo)
e delle condizioni di perseguibilità (a querela ovvero d'ufficio)
- è
essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui è interdetta la
divulgazione:
il quale, nell'ipotesi dell'art. 326 cod. pen., deve riguardare
notizie
"di ufficio", quelle, cioè, concernenti un atto o un fatto della
Pubblica
Amministrazione in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni
legislativa,
giudiziaria o amministrativa "stricto iure"; mentre, nell'i
potesi
dell'art. 622 cod. pen., deve essere riferito a notizie apprese
"per
ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati
e delle
quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo "status"
professionale
in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare
la
riservatezza.
Sez.
VI, sent. n. 8635 del 24-09-1996